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Decreto Crescita 2019 – Legge di conversione

Decreto Crescita 2019 – Legge di conversione

OGGETTO: Decreto Crescita 2019 – Legge di conversione

Gentile Cliente,
la legge di conversione al c.d. decreto Crescita (D.L. n. 34 del 2019), è stata approvata dalle Camere ed in corso di pubblicazione nella G.U..
Oltre a quanto già disposto dal decreto legge sono state introdotte altre e copiose misure fiscali, di agevolazione all’assunzione di forza lavoro, e di agevolazione finanziaria.

 

Super ammortamento

Confermata la reintroduzione del super ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, diversi da veicoli e altri mezzi di trasporto strumentali per l’esercizio dell’attività d’impresa. Decorrenza dal 1° aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 se entro il 31 dicembre 2019 sia stato accettato l’ordine di acquisto e sia stato versato il 20% di acconto.
Maggiorazione figurativa del costo del 30% ai fini della deduzione IRES delle quote
di ammortamento. La maggiorazione spetta per investimenti complessivi non eccedenti 2,5 milioni di euro.

 

Mini IRES

Confermata la nuova misura per l’applicazione dell’ IRES ridotta gli utili d’impresa non distribuiti o per l’effettuazione di nuove assunzioni.
Le società beneficiano dell’IRES con aliquota ridotta passa dal 24% al 20,5% a decorrere dal 2022 sul reddito d’impresa corrispondente agli utili accantonati a riserve disponibili e nei limiti dell’incremento del patrimonio netto.
Per il 2019 l’aliquota IRES viene applicata nella misura ridotta del 22,5%, per il 2020
del 21,5% e per il 2021 del 20,5%.

Rilevano gli utili realizzati dal 2018 e accantonati a riserva, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.
La parte degli utili accantonati a riserve agevolabili che eccede l’ammontare del reddito complessivo dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a
riserva agevolabile dell’esercizio successivo.

 

Deducibilità IMU dalle imposte

Confermata la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa e da quello di lavoro autonomo per il periodo d’imposta 2019 passa dal 40% al 50%. Tale misura viene incrementata al:
– 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
– 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020;
– 70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

 

Patent box

Confermata la modifica della norma per consentire ai contribuenti di poter accedere all’agevolazione mediante la determinazione diretta del beneficio e rimandando il confronto con l’Agenzia delle Entrate ad una fase successiva.
Si stabilisce che – in alternativa alla definizione di un preventivo accordo con l’Amministrazione finanziaria – è ammessa la possibilità di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie in idonea documentazione predisposta secondo quanto sarà previsto con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. La procedura si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2019 e i soggetti che la adottano sono tenuti ad indicare la variazione in diminuzione del reddito in tre quote annuali di pari imposto nella dichiarazione dei redditi ed IRAP relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione e nei
due successivi.

 

Regime forfetario

Confermata la disposizione, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019, per i contribuenti che applicano il regime forfetario i quali devono applicare le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e sui redditi a questi assimilati corrisposti. Data la retroattività della previsione, l’ammontare complessivo delle ritenute relative alle somme già corrisposte prima dell’entrata in vigore del decreto Crescita sarà trattenuto a valere dalle retribuzioni corrisposte a partire dal
terzo mese successivo, in tre rate mensili di pari importo.

 

Aggregazioni tra imprese

Confermato il bonus per le aggregazioni tra imprese è un beneficio fiscale, che resterà in vigore fino al 2022, consistente nel riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in ipotesi di conferimento di
azienda, per un importo complessivo non eccedente € 5 milioni.

 

Fatturazione elettronica S.Marino

Confermato l’obbligo della fatturazione elettronica che viene esteso anche alle operazioni effettuate con la Repubblica di San Marino.

 

Vendita di beni tramite piattaforme digitali

Confermata l’introduzione dell’obbligo per il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza di trasmettere, per ciascun fornitore: la denominazione, la residenza o il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica, il numero totale delle unità venute in Italia, il valore delle vendite espresso, a scelta del soggetto passivo, in termini di ammontare totale dei prezzi di vendita o di prezzo medio di vendita.

L’obbligo informativo è richiesto in via sistematica con cadenza trimestrale secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. La accezione di vendite a distanza comprende sia beni importati o che i beni all’interno dell’Unione europea. Il primo invio dei dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019. Il soggetto passivo è responsabile dell’imposta dovuta sulle vendite a distanza per le quali non abbia trasmesso, o abbia trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti presenti sulla piattaforma, qualora non dimostri che
l’imposta è stata assolta dal fornitore.

 

Rottamazione ter – Estensione agli Enti Locali

Confermato l’ampliamento ai Comuni, Provincie e Regioni i quali possono disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, con stralcio della sanzione (rottamazione ter). La definizione agevolata riguarda le ingiunzioni di pagamento ricevute dal 2000 al 2017 al netto delle sanzioni.
Gli enti locali possono stabilire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Crescita, l’esclusione delle sanzioni relative a tali entrate.
Gli enti stabiliranno il numero delle rate e le relative scadenze, che non possono superare il 30 settembre 2021, le modalità con cui il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata, i termini per la presentazione dell’istanza
di adesione alla definizione.

 

Comunicazione per la cedolare secca: soppressione

Viene soppresso l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011, che sanzionava la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal
verificarsi dell’evento. Nessuna comunicazione è di fatto dovuta in questi casi.

 

Termini presentazioni dichiarazioni fiscali E Proroga versamenti imposte per i soggetti ISA

Slitta il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP delle persone fisiche e giuridiche.
In particolare, le persone fisiche e le società o le associazioni, come le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, devono presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre (rispetto all’attuale 30 settembre) dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI si sposta dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo e si eliminano gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato.

Si prorogano al 30 settembre i termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.

 

Tassazione canoni locazione non percepiti

Per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 si stabilisce la detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità.
Per i contratti pregressi resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.

 

Impegno unico a trasmettere le dichiarazioni dei redditi

Il contribuente/sostituto d’imposta potrà conferire all’intermediario un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni fiscali. A tal fine l’intermediario rilascia al contribuente o al sostituto di imposta l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d’imposta.

 

Contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria

Per gli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020, si introduce l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di avviare un contraddittorio con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria.
Sono esclusi dal procedimento dell’invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale e gli avvisi di rettifica parziale.

 

Ravvedimento operoso parziale

La disciplina del ravvedimento operoso recepisce il versamento frazionato dell’imposta o versamento “tardivo” dell’imposta frazionata (cd. ravvedimento parziale). E’ norma di interpretazione autentica e, quindi, con efficacia retroattiva. Ove l’imposta dovuta sia versata in ritardo, e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento e gli interessi sono dovuti per l’intero periodo di ritardo; la riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello stesso.
Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito:
– ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo;
– ravvedere il versamento complessivo, applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

 

Incentivi per l’acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi

Si estende l’incentivo all’acquisto di ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici che ibridi, di tutte le categorie L a prescindere dalla potenza, mentre la misura del contributo, pari al 30% fino ad un massimo di 3.000 euro, rimane invariata.

Per usufruire dell’incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro zero, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria, come previsto dalla apposita normativa del 2011.

 

Nuovo termine emissione e-fattura e Trasmissione corrispettivi

Cambia il termine per l’emissione della fattura previsto dal D.L. n. 119/2018: a decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro 12 giorni (non più
10) dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.
La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, può essere effettuata entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Inoltre, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dalla legge (art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015) non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.

 

Termine invio LIPE quarto trimestre

Le liquidazioni trimestrali IVA (c.d. LIPE) per il quarto trimestre sarà possibile comunicare insieme con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

 

Dichiarazioni di intento IVA

A decorrere dal 2020 l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta deve risultare da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, trasmessa per via telematica all’Agenzia medesima, che rilascia ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.
La dichiarazione può riguardare anche più operazioni e gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.

 

Tenuta della contabilità meccanizzata

Viene esteso a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici, in qualsiasi supporto, l’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, attualmente previsto per i soli registri IVA.

 

Bollo su e-fatture

L’Agenzia delle Entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, può verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta resa nota
dall’Agenzia delle Entrate si applica la sanzione del 30% del dovuto.

L’integrazione automatica della fattura con procedure automatizzate da parte dell’Agenzia, ferma restando l’applicazione della sanzione, si applica alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio.

 

Riapertura rottamazione cartelle

Si riaprono al 31 luglio 2019 i termini per aderire:
– alla rottamazione ter delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei
carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre
2017;
– al saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà
economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31
dicembre 2017.
Il pagamento delle somme dovute (capitale, interessi legali e aggio per l’agente
della riscossione, con l’esclusione di sanzioni e interessi di mora) è effettuato in
unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di 17 rate
consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20% delle somme
complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019,
e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31
luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi
(2% annuo) sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.
I debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento,
entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine (ai sensi
dell’art. 3, comma 23, D.L. n. 119/2018, rate dovute per precedente definizione
agevolata 2017), possono essere definite in unica soluzione entro il 30 novembre
2019 (in luogo del 31 luglio 2019, come previsto dall’art. 3, comma 23), ovvero nel
numero massimo di 9 rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20%,
scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti
il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In
caso di pagamento rateale, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre
2019.

 

Regime fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termine

Si introduce un regime fiscale speciale per gli investimenti in fondi di investimento
europei a lungo termine (ELTIF – European Long Term Investments Fund).
In particolare, i redditi derivanti agli investimenti effettuati in fondi ELTIF sono
esenti dalle imposte sui redditi di capitale (di cui all’art. 44, comma 1, lettera g,
TUIR) e sui redditi diversi (di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-ter, TUIR).
A partire dal periodo d’imposta 2020, possono beneficiare di tale regime fiscale
speciale gli investimenti effettuati, per un importo non superiore a 150.000 euro
nell’anno e non superiore a 1.500.000 euro complessivi.

 

Adeguamento degli statuti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali

Proroga, dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020, il termine per l’adeguamento degli
statuti delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni
di promozione sociale (APS) recate dall’articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo
settore (D.Lgs n. 117/2017).
La disposizione inoltre differisce al 30 giugno 2020 anche il termine per
l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali, la cui disciplina è recata

dall’art.17, comma 3 del D.Lgs. n. 112/2017, che aveva previsto espressamente quale termine per l’adeguamento il 20 gennaio 2019.

 

Rifinanziamento Nuova Sabatini e Capitalizzazione e ricambio generazionale

Ottimizzato il funzionamento della misura agevolativa, pertanto viene previsto:
– l’aumento a 4 milioni di euro del valore massimo del finanziamento concedibile
a ciascuna impresa, consentendo anche alle imprese che hanno già saturato il
limite massimo dei 2 milioni di euro di continuare ad accedere alle agevolazioni;
– l’erogazione di un contributo in un’unica soluzione per finanziamenti di importo
non superiore a 100.000 euro che consente di accelerare la tempistica di
erogazione delle agevolazioni.
Il decreto Crescita prevede inoltre finanziamenti agevolati dallo Stato se finalizzati
ad aumenti di capitale e quindi alla crescita dimensionale delle imprese.
Il contributo statale è pari all’ammontare complessivo degli interessi su un
finanziamento bancario calcolato in via convenzionale nel 5% per le micro e piccole
imprese e nel 3,575% per le medie imprese.
Per accedere al beneficio le micro e PMI, costituite in forma societaria, devono
impegnarsi a sottoscrivere un aumento di capitale sociale, da versare in più quote,
in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.
Per l’attuazione occorre comunque un decreto MiSE-MEF.

 

Società di investimento semplice

Creata la nuova figura della società di investimento semplice (SIS), un veicolo societario che potrà investire la raccolta, effettuata presso investitori istituzionali e/o business angels, esclusivamente in startup non quotate.
Gli investitori godranno dell’esenzione dalle tasse dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alle SIS.
La SIS si doterà di capitale fino a 25 milioni e viene disciplinata nel TUF.
La SIS ha come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività.

 

Nuove imprese a tasso zero

Modificata la disciplina della misura “Nuove imprese a tasso zero”, l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori. Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono il finanziamento a tasso zero di progetti d’impresa relativi a: produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli; fornitura di servizi, in qualsiasi settore; commercio e turismo. Possono essere ammessi anche attività riguardanti la filiera turistico-culturale (intesa come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi) e l’innovazione sociale (intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative).
In particolare, con le nuove disposizioni:
– viene previsto che possono beneficiare delle agevolazioni le imprese costituite da non più di 60 mesi (anziché, come finora previsto, da non più di 12 mesi) alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
– viene elevata da 8 a 10 anni la durata massima dei mutui agevolati per gli investimenti;
– viene introdotta una differenziazione della percentuale di copertura delle spese ammissibili in base all’“anzianità” dell’impresa. Il finanziamento a tasso zero sarà concesso fino al 75% delle spese totali (come nell’attuale versione dell’agevolazione) per le imprese con meno di 36 mesi, mentre coprirà fino al 90%

delle spese ammissibili per imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi;
– per le imprese costituite tra 36 e 60 mesi viene aumento a 3 milioni di euro l’importo massimo delle spese ammissibili (che resta, come nell’attuale versione dell’agevolazione, a 1,5 milioni di euro per quelle con meno di 36 mesi);
– per le imprese costituite da non più di 36 mesi, viene prevista l’offerta di servizi di tutoraggio e il computo, come spese ammissibili, anche della copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20% del totale delle spese ammissibili;
– viene introdotta la possibilità di cumulo delle agevolazioni con altre misure di aiuto, nei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Le novità saranno operative con l’emanazione di un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro il 30 luglio 2019 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Crescita, avvenuta il 1° maggio 2019).

 

Trasformazione digitale dei processi produttivi

Nuovo intervento agevolativo diretto a sostenere la realizzazione di progetti di trasformazione tecnologia e digitale (di importo almeno pari a 50.000 euro) diretti all’implementazione:
– delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics);
– delle tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
– di altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange, EDI).
Potranno accedere alle agevolazioni, le imprese che:
– operano in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere nonché nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un’ottica di maggiore accessibilità e in favore dei soggetti portatori di handicap;
– hanno conseguito nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a
100.000 euro;
– hanno approvato e depositato almeno 2 bilanci.
Le agevolazioni finanziarie, che copriranno fino al 50% dei costi ammissibili, si sostanziano in un contributo a fondo perduto ed in un finanziamento agevolato.

 

Credito d’imposta per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali

Per favorire l’internazionalizzazione delle PMI, viene riconosciuto alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019, per il periodo d’imposta di entrata in vigore del decreto, un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute a manifestazioni fieristiche di settore che si svolgono all’estero, fino ad un massimo di € 60.000. Il credito d’imposta viene riconosciuto fino ad un importo massimo di
€ 5 milioni per il 2020.
Sono agevolabili i costi per l’affitto di spazi espositivi e per il loro allestimento, per le attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione, connesse all’evento.
Con apposito provvedimento saranno definite le tipologie di spese ammesse al beneficio, le procedure di ammissione allo stesso, che avverrà in base all’ordine

cronologico di presentazione delle domande, l’elenco delle manifestazioni per le quali il credito è riconosciuto e le procedure di recupero del credito stesso in caso
di illegittimo utilizzo del medesimo.

 

Obblighi informativi erogazioni pubbliche

Confermata la disciplina dell’art. 34, commi da 125 a 128, legge n. 124/2017, sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche.
Le nuove disposizioni ridefiniscono l’ambito dei soggetti obbligati alla pubblicazione delle sovvenzioni di provenienza pubblica, individuato nelle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, in quelle dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, nelle associazioni, nelle Onlus e fondazioni, nonché nelle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/1998.
In particolare:
– vengono cambiati i termini per l’adempimento, fissandolo al 30 giugno, e ridefinito il contenuto delle informazioni relativo a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria;
– viene previsto che le imprese e le cooperative pubblichino nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relative alle sovvenzioni di provenienza pubblica, mentre per le imprese non soggette alla predisposizione della nota integrativa tale obbligo sarà assolto mediante pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza;
– viene stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato alla pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle PP.AA. che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall’amministrazione vigilante o competente per materia.
Viene previsto che le cooperative sociali sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività.
viene disposto che, al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione non si applica qualora l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

 

Incentivi all’assunzione di giovani diplomati

La misura si propone di potenziare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, riconoscendo un apposito incentivo, che consiste nell’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione in favore delle aziende che:
– dispongono erogazioni liberali, di importo pari ad almeno 10.000 euro, agli istituti scolastici per la realizzazione, la riqualificazione e l’ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo
agrario;

– assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato.  Gli interventi formativi ammessi all’incentivo sono i seguenti:
a) laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;
b) laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l’utilizzo delle tecnologie;
c) ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;
d) attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica.
L’incentivo sarà riconosciuto a partire dal 2021 e non è cumulabile con altre agevolazioni

 

Lo Studio è a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Potete inviare email di informazioni e richiesta alla email: info@studiozito.pro

 

Cordiali saluti

Studio Zito