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Decreto Crescita 2019 – DL 34/2019

Decreto Crescita 2019 – DL 34/2019

OGGETTO: Decreto Crescita 2019 – DL 34/2019

 

Gentile Cliente,
il decreto Crescita (D.L. n. 34 del 2019), è stato pubblicato nella G.U. del 30 aprile 2019. Sono state previste misure fiscali e di agevolazione finanziaria quali: la riproposizione del super ammortamento; la riduzione fino al 20,5% dell’IRES; la nuova procedura per accedere alla detassazione dei redditi provenienti dagli investimenti in intangibles (c.d. patent box); il rifinanziamento della nuova misura c.d. Legge Sabatini; le misure volte alla capitalizzazione delle imprese; le misure di tutela del made in Italy.

La sintesi delle principali novità:

 

Super ammortamento

Reintrodotto il super ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, diversi da veicoli e altri mezzi di trasporto strumentali per l’esercizio dell’attività d’impresa. Decorrenza dal 1° aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 se entro il 31 dicembre 2019 sia stato accettato l’ordine di acquisto e sia stato versato il 20% di acconto. Maggiorazione figurativa del costo del 30% ai fini della deduzione IRES delle quote di ammortamento. La maggiorazione spetta per investimenti complessivi non eccedenti 2,5 milioni di euro.

 

Mini IRES

 

Nuova misura per l’applicazione dell’ IRES ridotta gli utili d’impresa non distribuiti. Le società beneficiano dell’IRES con aliquota ridotta passa dal 24% al 20,5% a decorrere dal 2022 sul reddito d’impresa corrispondente agli utili accantonati a riserve disponibili e nei limiti dell’incremento del patrimonio netto. Per il 2019 l’aliquota IRES viene applicata nella misura ridotta del 22,5%, per il 2020 del 21,5% e per il 2021 del 20,5%.

Rilevano gli utili realizzati dal 2018 e accantonati a riserva, senza considerare il risultato del medesimo esercizio. La parte degli utili accantonati a riserve agevolabili che eccede l’ammontare del reddito complessivo dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabile dell’esercizio successivo.

 

Deducibilità IMU dalle imposte

 

Passa dal 40% al 50% la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa e da quello di lavoro autonomo per il periodo d’imposta 2019. Tale misura viene incrementata al:
– 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
– 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020;
– 70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

 

Patent box

 

Modificata la norma per consentire ai contribuenti di poter accedere all’agevolazione mediante la determinazione diretta del beneficio e rimandando il confronto con l’Agenzia delle Entrate ad una fase successiva. Si stabilisce che – in alternativa alla definizione di un preventivo accordo con l’Amministrazione finanziaria – è ammessa la possibilità di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie in idonea documentazione predisposta secondo quanto sarà previsto con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. La procedura si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2019 e i soggetti che la adottano sono tenuti ad indicare la variazione in diminuzione del reddito in tre quote annuali di pari imposto nella dichiarazione dei redditi ed IRAP relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione e nei due successivi.

 

Regime forfetario

 

Con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019 i contribuenti che applicano il regime forfetario devono applicare le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e sui redditi a questi assimilati corrisposti. Data la retroattività della previsione, l’ammontare complessivo delle ritenute relative alle somme già corrisposte prima dell’entrata in vigore del decreto Crescita sarà trattenuto a valere dalle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo, in tre rate mensili di pari importo.

 

Aggregazioni tra imprese

 

Il bonus per le aggregazioni tra imprese è un beneficio fiscale, che resterà in vigore fino al 2022, consistente nel riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in ipotesi di conferimento di azienda, per un importo complessivo non eccedente € 5 milioni.

 

Fatturazione elettronica

 

L’obbligo della fatturazione elettronica viene esteso anche alle operazioni effettuate con la Repubblica di San Marino.

 

Vendita di beni tramite piattaforme digitali

 

Il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza è tenuto a trasmettere, per ciascun fornitore: la denominazione, la residenza o il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica, il numero totale delle unità venute in Italia, il valore delle vendite espresso, a scelta del soggetto passivo, in termini di ammontare totale dei prezzi di vendita o di prezzo medio di vendita. L’obbligo informativo è richiesto in via sistematica con cadenza trimestrale secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. La accezione di vendite a distanza comprende sia beni importati o che i beni all’interno dell’Unione europea. Il primo invio dei dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019. Il soggetto passivo è responsabile dell’imposta dovuta sulle vendite a distanza per le quali non abbia trasmesso, o abbia trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti presenti sulla piattaforma, qualora non dimostri che l’imposta è stata assolta dal fornitore.

 

Rottamazione ter – Estensione agli Enti Locali

 

I Comuni, Provincie e Regioni possono disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, con stralcio della sanzione (rottamazione ter). La definizione agevolata riguarda le ingiunzioni di pagamento ricevute dal 2000 al 2017 al netto delle sanzioni. Gli enti locali possono stabilire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Crescita, l’esclusione delle sanzioni relative a tali entrate. Gli enti stabiliranno il numero delle rate e le relative scadenze, che non possono superare il 30 settembre 2021, le modalità con cui il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata, i termini per la presentazione dell’istanza di adesione alla definizione.

 

Rifinanziamento Nuova Sabatini e Capitalizzazione e ricambio generazionale

 

Ottimizzato il funzionamento della misura agevolativa, pertanto viene previsto:
– l’aumento a 4 milioni di euro del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa, consentendo anche alle imprese che hanno già saturato il limite massimo dei 2 milioni di euro di continuare ad accedere alle agevolazioni;

– l’erogazione di un contributo in un’unica soluzione per finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro che consente di accelerare la tempistica di erogazione delle agevolazioni.

Il decreto Crescita prevede inoltre finanziamenti agevolati dallo Stato se finalizzati ad aumenti di capitale e quindi alla crescita dimensionale delle imprese. Il contributo statale è pari all’ammontare complessivo degli interessi su un finanziamento bancario calcolato in via convenzionale nel 5% per le micro e piccole imprese e nel 3,575% per le medie imprese. Per accedere al beneficio le micro e PMI, costituite in forma societaria, devono impegnarsi a sottoscrivere un aumento di capitale sociale, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento. Per l’attuazione occorre comunque un decreto MiSE-MEF.

 

Società di investimento semplice

 

Creata la nuova figura della società di investimento semplice (SIS), un veicolo societario che potrà investire la raccolta, effettuata presso investitori istituzionali e/o business angels, esclusivamente in startup non quotate. Gli investitori godranno dell’esenzione dalle tasse dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alle SIS.
La SIS si doterà di capitale fino a 25 milioni e viene disciplinata nel TUF.
La SIS ha come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività.

 

Trasformazione digitale dei processi produttivi

 

Il MISE stabilirà i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50% dei costi ammissibili per favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese di micro, piccola e media dimensione nei limiti stabiliti dal regolamento UE n. 1407/2013. I progetti di trasformazione tecnologia e digitale devono essere diretti all’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecuruty, big data e analytics) e presentare un importo di spesa almeno pari a 200.000 euro.

 

Credito d’imposta per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali

 

Per favorire l’internazionalizzazione delle PMI, viene riconosciuto alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019, per il periodo d’imposta di entrata in vigore del decreto, un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute a manifestazioni fieristiche di settore che si svolgono all’estero, fino ad un massimo di € 60.000. Il credito d’imposta viene riconosciuto fino ad un importo massimo di € 5 milioni per il 2020. Sono agevolabili i costi per l’affitto di spazi espositivi e per il loro allestimento, per le attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione, connesse all’evento. Con apposito provvedimento saranno definite le tipologie di spese ammesse al beneficio, le procedure di ammissione allo stesso, che avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, l’elenco delle manifestazioni per le quali il credito è riconosciuto e le procedure di recupero del credito stesso in caso di illegittimo utilizzo del medesimo.

 

Obblighi informativi erogazioni pubbliche

 

Modificata la disciplina dell’art. 34, commi da 125 a 128, legge n. 124/2017, sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche. A decorrere dal 2018, i soggetti che esercitano attività d’impresa pubblicano nella nota integrativa del bilancio d’esercizio gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi contributi o aiuti, in denaro o in natura, non di carattere generale, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria a questi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni (i.e. enti pubblici). I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata assolvono all’obbligo pubblicitario in commento mediante pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti Internet o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Gli obblighi informativi in commento devono essere adempiuti anche dalle associazioni, dalle fondazioni e della ONLUS che ricevono erogazioni pubbliche, le quali devono pubblicare le informazioni entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Nel 2019 previsto un periodo di moratoria che si traduce nel fatto che il mancato assolvimento degli obblighi in questione non verrà sanzionato. A decorrere dal 1° gennaio 2020, invece, la mancata indicazione nella nota integrativa o sul sito Internet delle erogazioni pubbliche ricevute comporterà l’irrogazione di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000. Il perdurare dell’inosservanza degli obblighi entro il termine indicato nel provvedimento comportato l’integrale restituzione delle somme ricevute entro i tre mesi successivi.

 

Lo Studio è a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Potete inviare email di informazioni e richiesta alla email: info@studiozito.pro

 

Cordiali saluti

Studio Zito