18 Nov Rateazione delle somme iscritte a ruolo o affidate ad Equitalia
Con la conversione in Legge del c.d. decreto del fare è stata prevista una nuova agevolazione dei piani di rateizzazione dei contribuenti per i debiti con Equitalia fino a 10 anni. In particolare è stata prevista la possibilità di estendere la rateazione presso l’agente della riscossione fino a un massimo di 120 rate mensili, nel caso in cui il contribuente per ragioni estranee alla propria responsabilità e volontà si trovi in uno stato di comprovata e grave situazione di difficoltà. E’ stata prevista la decadenza dalla dilazione concessa solo in caso di omesso pagamento di 8 rate, anche non consecutive, e non più in caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive anche per i piani di rateazione già concessi e in essere alla data del 22 giugno 2013. Inoltre, occorre tener presente che l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate, l’ipoteca è infatti iscrivibile solo se l’istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione. Infine, il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
Requisiti
Il piano “straordinario” potrà essere concesso, qualora:
– la situazione di grave difficoltà sia attestata dal debitore mediante apposita istanza motivata;
– ricorrono congiuntamente le seguenti 2 condizioni:
1) accertata impossibilità per il debitore di assolvere il pagamento del credito secondo un piano di rateazione ordinario;
2) valutazione della solvibilità in relazione al piano concedibile.
Le 2 suddette condizioni sussistono:
– per le persone fisiche e per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, qualora l’importo della rata superi il 20% del reddito mensile del nucleo familiare
– per i soggetti diversi dai precedenti, qualora congiuntamente l’importo della rata superi il 10% del valore della produzione desumibile dal conto economico rapportato su base mensile e l’indice di liquidità (liquidità differita + liquidità corrente / passivo corrente) sia compreso tra 0.50 e 1.
La dilazione può essere concessa dall’Agente della riscossione mediante provvedimento amministrativo e senza limiti di importo.
Piano di rateazione ordinario e straordinario
Il Legistratore ha affiancato ai piani di rateazione straordinari a quelli ordinari, che prevedono un massimo di 72 rate mensili fino a 6 anni in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà o in caso di comprovato peggioramento di ulteriori 72. I piani di rateazione possono essere prorogati una sola volta a condizione che non sia intervenuta decadenza; ai piani di rateazione straordinari non è possibile applicare rate variabili concedibili solo nelle rateazioni ordinarie.
L’Agente della riscossione, a seguito della richiesta del contribuente/debitore può concedere:
- un piano di rateazione:
a) ordinario, se prevede un massimo di 72 rate;
b) straordinario, se prevede un massimo di 120 rate.
- Un piano di rateazione in proroga:
a) ordinario, se prevede un massimo di 72 rate;
b) straordinario, se prevede un massimo di 120 rate.
Ciò comporta quindi che il contribuente può richiedere all’Agente della riscossione un piano di rateazione ordinario o straordinario, combinando successivamente allo stesso la richiesta di una proroga sia ordinaria che straordinaria.
In caso di mancato accoglimento della richiesta di rateazione straordinaria è comunque possibile richiedere e ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.
Richiesta del piano di rateazione
Al fine di ottenere la dilazione delle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione, il contribuente deve presentare un’apposita istanza da consegnare, in carta semplice, senza applicazione di alcuna imposta di bollo, direttamente allo sportello di Equitalia o a mezzo servizio postale, con l’indicazione del domicilio eletto e dei documenti necessari ai fini della dimostrazione della sussistenza dei presupposti per l’ottenimento della rateazione. L’istanza deve essere presentata entro i 60 giorni dalla notifica della cartella, trascorso tale termine l’istanza potrà ancora essere presentata ma decorreranno gli interessi che dovranno essere aggiunti al debito.
I piani di rateazione ordinari e quelli in proroga ordinari già concessi dall’Agente della riscossione alla data dell’8 novembre 2013 possono, su richiesta del debitore con istanza motivata, beneficiare dello slittamento fino a 120 rate.


