05 Feb Novità sulla registrazione dei contratti di locazione e sul versamento dell’imposta di registro
Dal 2014 ai sensi del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.2970/14 del 13 gennaio 2014, diventa più semplice la registrazione dei contratti di locazione nonché il versamento dell’imposta di registro dovuta per i rinnovi annuali con l’introduzione del nuovo modello F24 ELIDE.
Dal 3 febbraio 2014 per le registrazioni, le proroghe, le cessioni, e le risoluzioni dei contratti di immobili, nonché per esercitare l’opzione o la revoca del regime di cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell’immobile locato, il modello RLI andrà a sostituirsi ai seguenti modelli:
– Modello 69 – registrazioni cartacee;
– Modello RR – registrazioni cartacee di più di contratto;
– Modello Siria – registrazioni telematiche cedolare secca;
– Modello Iris – registrazioni telematiche tassazione ordinaria.
Il 31 marzo 2014 questi modelli verranno eliminati ma già dal prossimo 3 febbraio 2014 i contribuenti potranno iniziare a compilare il modello RLI.
Il modello RLI andrà presentato telematicamente con l’utilizzo del software “contratti di locazione e affitto di immobili (RLI)” e la presentazione potrà avvenire anche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, salvo che per i soggetti obbligati ad adottare la procedura di registrazione telematica (soggetti che possiedono almeno 10 unità immobiliari e agenti di affari in mediazione). Al modello andrà allegata una copia del contratto di locazione, tuttavia il modello può essere presentato in via telematica in forma semplificata senza l’allegazione della copia del testo contrattuale se ricorrono le seguenti caratteristiche:
– un numero di locatori e di conduttori, rispettivamente non superiore a 3;
– una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a 3;
– tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita;
– il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e non comprende ulteriori pattuizioni;
– il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione.
L’attestato di prestazione energetica (Ape) non deve essere più allegato ai contratti di locazione per singole unità immobiliari, tale obbligo di allegazione sussiste per le locazioni di interi edifici e per i trasferimenti a titolo oneroso. Nel caso di locazione di singole unità immobiliari, il locatore deve informare il conduttore sulla prestazione energetica dell’immobile e dovrà mettere a disposizione dello stesso, sin dall’inizio delle trattative, l’attestato; l’obbligo del locatore si traduce quindi in una clausola del contratto con la quale il conduttore attesta di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa il che implica che l’obbligo di dotarsi dell’attestato non sia stato eliminato. Le sanzioni previste in caso di mancato rispetto dell’obbligo vanno dai 1.000 ai 4.000 euro (ridotte a metà per i contratti di durata inferiore a 3 anni), e a seguito dell’irrogazione della sanzione risulterà necessario provvedere agli obblighi di attestazione in quanto il pagamento della sanzione non assume il carattere di sanatoria. Tuttavia per i contratti stipulati dopo il 4 agosto 2013, per i quali il D.L. 145/2013 prevede la nullità quale sanzione per la mancata allegazione dell’Ape, una delle parti può richiedere la sanatoria pagando una sanzione amministrativa.
Dal 1° febbraio 2014 sarà possibile versare l’imposta di registro dovuta per la registrazione dei contratti di locazione mediante l’utilizzo del modello F24 ELIDE (F24 Versamenti con elementi identificativi) in sostituzione del modello F23 che comunque potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2014. Con il nuovo modello sarà possibile versare l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, nonché le sanzioni e gli interessi dovuti, mentre non sarà possibile procedere con la compensazione di eventuali crediti. I codici tributo per i versamenti effettuati tramite il nuovo modello F24 e le istruzioni per la compilazione sono stati stabiliti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 14/E del 24 gennaio 2014.