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Novità IVA – Legge di Stabilità 2015 L.190/2014

Novità IVA – Legge di Stabilità 2015 L.190/2014

A partire dal 1° gennaio 2015, per effetto dell’introduzione, da parte della c.d. Legge di stabilità 2015, della nuova riformulazione del comma 6 dell’art.17 del d.p.r. 633/72 (I.V.A.), viene esteso il regime “Reverse Charge”. La medesima Legge di Stabilità 2015 prevede alcune modifiche alle aliquote Iva per particolari prodotti. Viene inoltre introdotto lo Split Payment nei pagamenti dei rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione.

Estensione Reverse Charge

Al fine del recepimento dell’art.199 par.1, lettera a) della Direttiva CEE n.2006/112/CE il legislatore italiano ha introdotto la nuova lettera a-ter) del comma 6 dell’art.17 del d.p.r. 633/72, prevedendo l’applicazione del meccanismo di inversione contabile c.d. Reverse Charge alle seguenti prestazioni :
– Servizi di pulizia, di demolizione, di installazione impianti e di completamento relative ad edifici.
Le modalità operative del Reverse Cherge prevedono per tali operazioni “oggettivamente considerate” e quindi riferibili a qualsiasi soggetto giuridico:
a. Emissione della fattura del prestatore senza addebito dell’imposta Iva al committente con l’indicazione di “Operazione assoggettata alla lettera a-ter, c.6, dell’art.17 del d.p.r. 633/72 – Reverse Charge” o lettera d-bis, d-ter o d-quater.
b. Il committente (cliente) dovrà procedere, previa integrazione del documento con l’indicazione della base imponibile, dell’aliquota Iva e dell’Iva relativa, alla registrazione della fattura ricevuta sia nel registro Iva degli acquisti che nel registro Iva delle fatture emesse, o, in alternativa, nel registro settoriale appositamente predisposto.
Tale adempimento ha effetto dalle operazioni poste in essere dal 1 gennaio 2015.
Rimane in vigore la lettera a), c.6, dell’art.17 del medesimo d.p.r. 633/72 che prevede l’applicazione del Reverse Charge per le prestazioni rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti di imprese costruttrici e/o di ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore.

Inoltre ai sensi dell’art.199-bis della Direttiva CEE n.2006/112/CE sono introdotte le nuove lettera d-bis, d-ter e d-quater) del comma 6 dell’art.17 del d.p.r. 633/72, prevedendo l’applicazione del meccanismo di inversione contabile c.d. Reverse Charge rispettivamente alle seguenti prestazioni :
– Trasferimento di quote di emissioni di gas ad effetto serra di cui all’art. 3 Dir. 2003/87/CE;
– Trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas ed all’energia elettrica di cui alla medesima direttiva comunitaria;
– Cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore.
Tale novità ha effetto dalle operazioni poste in essere dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2018.

La Legge di Stabilità 2015 prevede, infine, l’applicazione del Reverse Charge anche per le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori della c.d. “grande distribuzione” quali ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount (codice attività 47.11.3).
Tale novità avrà effetto dalle operazioni poste in essere dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2018 ma si dovrà attendere la preventiva autorizzazione della Comunità Europea.

Modifiche Aliquote IVA

La Legge di Stabilità 2015 riduce l’Iva sui c.d. e-book dall’aliquota ordinaria del 22% all’aliquota ridotta del 4%, mentre aumenta l’Iva sul pellet dall’attuale 10% all’aliquota ordinaria del 22%.
Tali novità hanno effetto dalle operazioni poste in essere dal 1 gennaio 2015.
Split payment nei rapporti con la P.A.

Ai fini di potenziare il contrasto all’evasione fiscale è stato introdotto l’art.17-ter al d.p.r. 633/72 il quale stabilisce che dal 1 gennaio 2015 lo Stato, gli enti pubblici territoriali, e gli altri organismi della Pubblica Amministrazione non pagheranno ai loro fornitori di beni e servizi l’Iva addebitata in fattura in via di rivalsa.
L’Iva sarà versata all’Erario direttamente dagli organismi della Pubblica Amministrazione, quali Acquirenti/Committenti di beni e servizi, con modalità che verranno stabilite dal un apposito decreto del Ministero dell’Economia.
Il Fornitore/prestatore non verserà l’Iva sulle fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione ed incassate con il meccanismo dello Split Payment.
Nulla cambia pertanto in tema di obblighi e modalità di fatturazione che rimangono quelle ordinarie.