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Mancato Versamento delle Trattenute Previdenziali Vs la Depenalizzazi

Mancato Versamento delle Trattenute Previdenziali Vs la Depenalizzazi


OGGETTO: Mancato Versamento delle Trattenute Previdenziali Vs la Depenalizzazione

Nel Consiglio dei Ministri del 16.11.2015 è stato approvato il testo del decreto legislativo che attua la previsione dell’articolo 2 della Legge N. 67 del 28 aprile 2014 nell’ambito del quale è stata disposta la riforma della disciplina sanzionatoria dell’omesso versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro come contributi previdenziali e assistenziali mediante la trasformazione del citato reato in illecito amministrativo, purché l’omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Di seguito esponiamo i principali interventi contenuti nel decreto legislativo.

Ferma restando la soglia di punibilità disposta dalla legge delega, il Governo fissa le nuove sanzioni amministrative nelle seguenti misure:

  •  Da 5.000 a 15.000 euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a sei mesi;
  • Da 5.000 a 30.000 euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a un anno;
  • Da 10.000 a 50.000 per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva superiore ad un anno.

Poiché il reato di omesso versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro è punito dall’articolo 2 , c.1-bis) del D.L.n.463 del 1983 con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni, in luogo della sanzione penale si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 a un massimo di 50.000 euro.
Il datore di lavoro però non sarà punibile neppure sul piano amministrativo se provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Trattandosi di norma penale non se ne mette in discussione la retroattività considerando che nessuno può essere punito per fatti che la norma vigente non considera più reato.
Occorre pertanto applicare il generale criterio di “favor rei” ogni qualvolta la legge sopravvenuta depenalizzi un comportamento precedentemente considerato quale violazione del codice penale.