10 Feb Lettere d’Intento Iva 2015 – Nuova Procedura
Il D.Lgs. 175/2014, c.d. Decreto Semplificazioni, con l’art. 20 ha introdotto il nuovo sistema di comunicazione all’Amministrazione Finanziaria dei contenuti delle dichiarazioni d’intento che gli esportatori abituali devono trasmettere ai propri fornitori ai fini dell’applicazione, di questi ultimi, della “non imponibilità” Iva sulla cessione di beni e prestazione di servizi.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. 159674/2014 del 12 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo modello da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale, prevedendo le seguenti fasi:
1. Invio della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica;
2. Rilascio dell’Agenzia delle Entrate di ricevuta dell’invio effettuato con numero protocollo e progressivo della dichiarazione d’intento;
3. Invio cartaceo o a mezzo elettronico dell’esportatore abituale al proprio fornitore di copia della dichiarazione d’intento e della ricevuta di invio effettuato;
4. Verifica da parte del fornitore della veridicità e rispondenza della dichiarazione d’intento e relativa ricevuta sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica o all’interno del proprio cassetto fiscale che l’Amministrazione Finanziaria rende disponibile a tal fine.
5. Emissione del fornitore della fattura con l’indicazione di non imponibilità Iva ex art. 8 c.2 del d.p.r. 633/72.
Tale procedura entra in vigore dal 12 febbraio 2015 per le operazioni effettuate a decorrere da tale data.
Per gli esportatori abituali che avessero già presentato le dichiarazioni d’intento nel mese di dicembre 2014 e fino al 11 febbraio 2015 con le vecchie modalità queste restano valide solo per le operazioni concluse e fatturate entro tale data.
Ove il fornitore emetta la fattura indicando la non imponibilità senza aver effettuato il controllo o prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione dall’esportatore abituale incorre nella sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’Iva non applicata.
Nel caso di mancanza della dichiarazione d’intento, oltre la sanzione sopra indicata, il fornitore sarà tenuto in obbligo al versamento dell’Iva non applicata.