07 Gen Legge di Stabilità 2014, le principali misure fiscali per le imprese
Lo scorso 23 dicembre 2013 il Parlamento ha approvato la legge di stabilità 2014, con questo articolo intendiamo riassumere le principali misure in materia di fisco e imprese in vigore dal 1° gennaio 2014.
I principali provvedimenti della legge di stabilità 2014 relativi alle imprese sono i seguenti:
WEB TAX: partita Iva per acquisti di pubblicità su internet
I servizi di pubblicità e link sponsorizzati online possono essere acquistati da soggetti titolari di una partita Iva rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana e deve essere effettuato esclusivamente mediante mezzi di pagamento tracciabili dai quale devono risultare i dati identificativi del beneficiario. Sul piano delle imposte indirette e sulle modalità di acquisizione dei servizi pubblicitari online, è stato introdotto nella legge Iva Dpr 633/72 il nuovo articolo 17-bis il quale prevede che:
– i soggetti passivi Iva che intendono acquisire servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche tramite centri media e operatori terzi, debbono acquistarli da soggetti titolari di partita Iva;
– i soggetti passivi Iva che intendono acquisire spazi pubblicitari online e link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o durante la fruizione di un servizio online devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altri operatori pubblicitari titolari di partita Iva italiana.
Ai fini delle imposte dirette e della definizione dei prezzi di trasferimento, per le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità online, viene introdotto un divieto a utilizzare quale indicatori di profitto quelli applicabili ai costi sostenuti.
IVA RIDOTTA: coop sociali, l’attività sanitaria resta al 4%
Passa dal 4% al 10% l’Iva per le prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative diverse da quelli sociali, disciplinate dalla Legge 381, per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014. Per le coop sociali l’Iva sull’attività sanitaria resta al 4%.
Passa dal 4% al 10% l’Iva per la somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi o altrove effettuata mediante distributori automatici.
L’iva super ridotta (al di sotto dell’aliquota minima ordinaria dell’Unione che è del 5%) quindi riduce ancora il suo ambito di applicazione e può essere mantenuta solo se preesistente al 1993.
ACE: un premio aggiuntivo agli apporti patrimoniali
È stato potenziato l’Ace, l’“Aiuto alla crescita economica”, finalizzato a incentivare le società e le imprese che si finanziano con mezzi propri, attraverso l’incremento per il triennio 2014-2016 del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio deducibile dal reddito imponibile. L’aliquota percentuale per il calcolo di questo rendimento, fissata al 3% per il primo triennio di applicazione dell’agevolazione (2011-2013), salirà nei prossimi tre anni rispettivamente al 4% (2014), al 4,5% (2015) e al 4,75%(2016).
CUNEO FISCALE: assunzioni, in dote lo sconto sull’Irap
La deduzione Irap spetta ai datori di lavoro che assumono nuovi dipendenti a tempo indeterminato, aumentando il numero di lavoratori impiegati rispetto al numero medio dell’anno precedente. A partire dal 2014 lo deduzione spetta nell’esercizio in cui avviene la nuova assunzione e nei due esercizi successivi fino al limite di 15.000,00 euro annui per ciascun dipendente.
SOCIETA’ NON RESIDENTI: transfer price esteso all’imposta regionale
L’applicazione della disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni previste dall’art. 110, comma 7, Tuir, è stata estesa anche in ambito Irap. Tale previsione dovrebbe avere effetti retroattivi a partire dal periodo d’imposta 2008, ma tale previsione non è qualificata come interpretazione autentica.
DIFFERITE ATTIVE: crediti d’imposta dalle attività immateriali
La legge di stabilità allarga l’ambito di applicazione della trasformazione delle imposte differite attive in crediti di imposta estendendolo alla perdite su crediti per le banche e alla normativa Irap per le imprese. Le ipotesi di trasformazione delle imposte differite in crediti di imposta sono riferibili alle svalutazioni dei crediti operate da enti creditizi e finanziari non ancora dedotte e alle quote di ammortamento relative ad avviamento e alle altre attività immateriali.
SOFFERENZE: le banche scontano le perdite su crediti
A partire dal periodo di imposta 2013 gli enti creditizi e finanziari possono dedurre le perdite su crediti verso la clientela realizzate mediante cessione a titolo oneroso (deducibilità nell’esercizio), le perdite su crediti verso la clienti e/o svalutazione dei crediti verso la clientela (deducibilità su 5 esercizi), le svalutazioni e perdite su crediti verso soggetti diversi dalla clientela (deducibilità in presenza di elementi certi e precisi).
LEASING: si abbreviano i tempi per dedurre i canoni
Il leasing diventa più vantaggioso per le imprese in quanto è stata introdotta un’accelerazione dei tempi di ammortamento fiscale dei beni acquisiti in locazione finanziaria, con ripristino del regime esistente prima del 2008. Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014 i canoni di leasing immobiliare sono deducibili in 12 anni per imprese e professionisti anziché in un periodo ricompreso tra gli 11 ed i 18 anni come in passato. Nel leasing di beni strumentali, il periodo di deducibilità dei canoni relativi a beni mobili è stabilito in misura pari alla metà del periodo di ammortamento fiscale anziché 2/3. Ferma la deducibilità dei canoni di leasing degli automezzi non strumentali per un periodo non inferiore al tempo di ammortamento fiscale, ovvero 4 anni.
PARTECIPAZIONI: quote di controllo con valori aggiornati
E’ stata prevista la possibilità di riallineamento delle partecipazioni di controllo con affrancamento dei maggiori valori che risultino iscritti in modo autonomo nel bilancio consolidato come avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali. Il versamento dell’imposta sostitutiva del 16% deve avvenire in unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in riferimento al quale è effettuata l’operazione. Gli effetti del riallineamento decorrono dal secondo periodo d’imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva, da tale periodo sarà pertanto possibile effettuare in via extracontabile, ai fini dell’Ires e dell’Irap, l’ammortamento nell’arco di 10 periodi d’imposta dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva. E’ stato introdotto il divieto di cumulo con altri regimi di imposizione sostitutiva.
IMPRESE: tutti i beni rivalutabili per classi omogenee
Concessa alle società di capitali e agli enti residenti sottoposti a IRES la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un’imposta sostitutiva del 10%. Non è chiaro se la nuova rivalutazione possa essere solo di natura economica o se invece debba produrre effetti fiscali e se possa essere eseguita in bilancio senza procedere successivamente al versamento dell’imposta sostitutiva
AFFRANCAMENTI: partecipazioni e terreni al ricalcolo del valore
Riapertura dei termini fino al 30 giugno 2014 per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni in società non quotate ai fini del calcolo della plusvalenza rientranti nei redditi diversi. La rivalutazione si perfeziona attraverso il versamento di una imposta sostitutiva del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate. Questa rivalutazione è rivolta esclusivamente ai soggetti che detengono i beni rivalutabili al di fuori dell’attività d’impresa, i beni oggetto di affrancamento devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2014 e l’asseverazione della perizia di stima deve avvenire entro il 30 giugno 2014, termine ultimo per il pagamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva.
AGRICOLTURA: alle società la chance del reddito agrario
La Legge di stabilità ha previsto l’abrogazione dei commi 513 e 514 della Legge 228/12, che a loro volta avevano previsto l’abrogazione dei commi 1093 e 1094 della Legge 296/2006. Quest’ultimi riacquistano efficacia dal 1° gennaio 2014 e ciò probabilmente per ragioni di copertura finanziaria, non potendo la legge avere effetti retroattivi per l’anno 2013. Lo scorso anno erano escluse dalla tassazione catastale solo le società agricole che avevano iniziato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2013, ma tali soggetti possono ora esercitare l’opzione dal 1° gennaio 2014.
La legge di stabilità conferma l’agevolazione in materia d’imposta di registro e ipotecaria per l’acquisto di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. E’ dovuta l’imposta catastale dell’1% e l’imposta di registro e ipotecaria nella misura di euro 200,00 cadauna.
FABBRICATI STRUMENTALI: dal reddito d’impresa si deduce una quota IMU
La deducibilità dell’Imu sui fabbricati strumentali riguarda tutte le imprese, individuali e societarie, e i lavoratori autonomi. La deduzione secondo il criterio di cassa ammonta per l’anno d’imposta 2013 al 30% e per l’anno d’imposta 2014 al 20%. Gli immobili soggetti a tale deducibilità sono gli immobili strumentali per destinazione ossia destinati esclusivamente all’esercizio dell’impresa o della professione e gli immobili strumentali per natura aventi cioè categoria catastale diversa da quella abitativa. Sono invece esclusi dalla deducibilità dell’Imu gli immobili destinati alla vendita.
COMPENSAZIONI: visto di conformità per i crediti superiori a 15mila euro
Sono soggetti a vigilanza le compensazioni che si fanno con i crediti Iva e con i crediti delle imposte sui redditi e dell’Irap ai fini di ridurre o azzerare i debiti d’imposta con il modello F24. Le imprese e i professionisti che a fine anno, a decorrere dal periodo d’imposta 2013, chiudono con rilevanti crediti che utilizzano in compensazione, devono chiedere l’apposizione del visto di conformità per importi superiori a 15mila euro annui.


