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Legge di Bilancio 2018 – L 205/2017

Legge di Bilancio 2018 – L 205/2017

OGGETTO: Legge di Bilancio 2018 – L 205/2017

 

Gentile Cliente,

con la pubblicazione sulla G.U. n. 302 del 29/12/2017 della Legge 205/2017 si conclude l’Iter della Legge di Bilancio che è in vigore. La sintesi delle principali novità.

Clausola salvaguardia Iva
Vengono sterilizzati gli aumenti delle aliquote IVA per il 2018. Pertanto, le aliquote restano invariate nel 2018, mentre in futuro:

–   l’aliquota del 10% passerà all’11,5%, dal 1° gennaio 2019, e al 13% a decorrere dal 1° gennaio 2020;

–   l’aliquota del 22% passerà al 24,2% dal 1° gennaio 2019, al 24,9% a decorrere dal 1°gennaio 2020 e al 25% a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Bonus risparmio energetico
Si proroga al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% sulle spese per gli interventi sul risparmio energetico. La detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe energetica A. Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe energetica A. La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe energetica A.

Bonus ristrutturazioni edilizie e bonus mobili
Per gli interventi sul recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni, ristrutturazioni, restauro e risanamento conservativo), viene estesa al 31 dicembre 2018 l’applicazione della misura potenziata della detrazione IRPEF al 50% e del limite massimo di spesa detraibile di 96.000 euro per singola unità immobiliare. È confermato per il 2018 anche il bonus mobili: la detrazione al 50% per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A. Per gli acquisti effettuati nel 2018, il beneficio può essere goduto a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati nel 2017.

Cedolare secca
Si conferma sino al 2019 l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% in caso di contratti a canone concordato.

Agevolazioni per il trasporto pubblico
Introdotta una nuova fattispecie di detraibilità dall’imposta lorda relativa alle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 250 euro annui. La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari a carico e il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.

Inoltre, si introducono, per la prima volta, agevolazioni fiscali per i “buoni TPL”, stabilendo che le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest’ultimo per l’acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, analogamente a quanto già oggi avviene per i “buoni pasto”.

Super ammortamento
Il super ammortamento nel 2018 passa dal 40% al 30% e sono esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e in altri mezzi di trasporto; è possibile fruirne anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Iperammortamento
Viene confermato senza modifiche l’iperammortamento: la maggiorazione del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico. In particolare, l’agevolazione viene riconosciuta anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Viene introdotta la possibilità di sostituire i beni oggetto di iperammortamento, senza perdere il diritto di fruire delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:

–     sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologie analoghe o superiori;

–  attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione o con una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentate o con perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, nel caso in cui il bene abbia un costo unitario superiore a 500.000 euro.

Tassazione proventi da peer to peer lending
Si introduce uno specifico regime fiscale dei proventi derivanti dalle attività di peer to peer lending: si dispone l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta in misura pari al 26% sui proventi derivanti dalle attività di peer to peer lending, ovvero da prestiti erogati mediante piattaforme dedicate a soggetti finanziatori non professionali. La ritenuta è operata direttamente dai gestori delle predette piattaforme.

Credito d’imposta per le imprese della cultura
Per le imprese culturali e creative, nel limite di spesa di 500.000 euro per l’anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, è previsto un credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi secondo le modalità stabilite con un decreto di futura emanazione. Destinatari dell’agevolazione sono le imprese culturali e creative, ovvero le imprese ed i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

–  svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, in UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo;

–  sono soggetti passivi d’imposta in Italia;

–   hanno quale oggetto sociale attività (quali l’ideazione, la creazione ed altre fattispecie elencate dalla norma) relativa ai prodotti culturali, ovvero i beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative ed applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione.

Deduzione Irap lavoratori stagionali
Per l’anno 2018, per i soggetti IRAP (esclusi gli enti non profit e le pubbliche amministrazioni), è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga a quanto attualmente previsto.

Bonus Renzi
Vengono elevate le soglie reddituali per l’accesso al bonus di 80 euro, allargando così la platea dei destinatari. Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui. A fronte della vigente soglia di 24.000 euro, il bonus spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro.

Regime Tributario delle società cooperative
Viene modificato il regime tributario delle società cooperative. In particolare:

–   si consente alle cooperative di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche all’atto della loro attribuzione a capitale sociale;

–  si chiarisce che tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di imprese individuali, nonché i detentori di partecipazione qualificata;

–  la facoltà si esercita con il versamento della ritenuta, entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare.

Iva su spettacoli teatrali
Si modifica la disciplina IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli, per estendere l’aliquota ridotta al 10% ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante, anche nei casi in cui le relative prestazioni siano condotte da intermediari.

 

Aumento esenzione compensi per alcune attività musicali e per attività sportive dilettantistiche
Si innalza da 7.500 a 10.000 euro l’ammontare che non concorre a formare il reddito imponibile a fini IRPEF delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalità dilettantistiche) nonché dei compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, individuati dall’art. 67, comma 1, lettera m), TUIR.

Fatturazione elettronica
Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.

È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014). I soggetti passivi obbligati alla fattura elettronica trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Le nuove norme si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. A decorrere dalla stessa data è abrogato lo spesometro.

Adempimenti Iva settore carburanti
A decorrere dal 1° luglio 2018:

–   viene anticipato l’obbligo di fattura elettronica per le cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni di soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito di contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con una PA;

–  si dispone l’obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione e si circoscrive l’esclusione dall’obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione ai soli acquisti al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione;

– si limitano la deducibilità e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante ai soli pagamenti tracciabili;

Slittamento entrata in vigore degli ISA
Si fissa la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni
Si prorogano i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l’aliquota dell’8% in relazione alla relativa imposta sostitutiva. In particolare, la norma consente di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018; il termine di versamento dell’imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2018 (nel caso di opzione per la rata unica, altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata al massimo entro il medesimo temine del 30 giugno 2018.

Redditi di capitale e capital gain su partecipazioni qualificate
Si assoggettano i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate, a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota al 26%, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate. Le nuove norme si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019.

Web Tax
Viene introdotta l’imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici e rese nei confronti sia di soggetti residenti nel territorio dello Stato e sia delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio. L’imposta si applica con l’aliquota del 3% sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. L’imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità. L’imposta è prelevata, all’atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, eventualmente individuato con apposito provvedimento, di non superare i limiti di transazioni sopra indicati. I medesimi committenti versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.

Sgravio triennale
E’ riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, uno sgravio contributivo pari al 50%, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui, ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori:

– di età inferiore a 35 anni, a partire dal 1° gennaio 2018

–  di età inferiore a 30 anni, se l’assunzione viene effettuata nel 2019. Restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. Lo sgravio, nel rispetto del limite di età, spetta anche in caso di:

–  prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato

–  conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine.

La percentuale di esonero sale al 100%, fermo restando il limite massimo di importo pari a

3.000 euro su base annua, nel caso di datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dal l’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto   presso  il   medesimo   datore  attività  di  alternanza   scuola-lavoro  o  periodi   di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o in alta formazione.

Assunzioni in cooperative
Stanziato un contributo, entro il limite di spesa di 500mila euro annui, per la riduzione, fino a tre anni, dei contributi previdenziali e assistenziali in favore delle cooperative che nel 2018 assumeranno a tempo indeterminato «persone a cui è stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 2016».

Obbligo pagamento tracciabile delle retribuzioni
Entra nella legge di Bilancio anche l’obbligo per i datori di lavoro di corrispondere con modalità tracciabili le retribuzioni spettanti ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Prestito sociale nelle società cooperative
È modificata la disciplina del prestito sociale nelle società cooperative. Viene innanzitutto imposto alle società cooperative che ricorrono al prestito sociale di impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell’oggetto o dello scopo sociale. Viene, inoltre, specificato che con riferimento alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale non si applica la regola della postergazione dei rimborsi dei finanziamenti dei soci, di cui all’art. 2467 del codice civile. È infine, demandato al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) il compito di definire i limiti di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi ai criteri specificamente dettati dalla disposizione.

 

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