15 Nov La corretta compilazione della scheda carburante
Tale documento è irrilevante fiscalmente laddove non presenti le indicazioni richieste dalla normativa in materia che impone all’utilizzatore la massima attenzione nella sua compilazione, in particolare:
1) in relazione agli estremi di individuazione del veicolo, la Cassazione, con la sentenza
n. 21769 del 9 novembre 2005, ha stabilito che affinché ai fini fiscali possano essere riconosciuti i costi per l’acquisto del carburante, è obbligatorio che le schede contengano sempre anche il numero della targa;
2) in relazione all’apposizione della firma di convalida sulla scheda carburante da parte dell’esercente, la Cassazione, con la sentenza n. 21941 del 19 ottobre 2007, ha stabilito che ai fini del riconoscimento della detrazione IVA, è necessaria la presenza della firma sul documento (in corrispondenza del timbro dell’esercente);
3) sul tema dell’indicazione nella scheda del chilometraggio percorso dall’autovettura (dato richiesto unicamente per le imprese e non per coloro che producono reddito di lavoro autonomo), la Cassazione con sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2011, ha stabilito che la scheda carburante che

non riporti il numero dei chilometri percorsi alla fine del mese o del trimestre comporta
l’indeducibilità dei relativi costi.
Si ricorda, inoltre, che la scheda carburante deve contenere un serie di elementi indispensabili per ricollegare l’acquisto effettuato al veicolo e al soggetto, persona fisica o giuridica, che esercita un’attività di impresa, arte o professione e che il mezzo di pagamento deve essere intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione e che dall’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta emergano tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto quali, ad esempio, la data e il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento e l’ammontare del relativo corrispettivo.
Acquisti di carburante mediante carte di credito
La disciplina attuativa della c.d. “scheda carburante” è contenuta nel D.P.R. 10 novembre 1997
n. 444.
L’articolo 7, comma 2, lettera p), del D.L. 13 maggio 2011, n.70 (c.d. Decreto sviluppo) ha aggiunto il comma 3-bis all’articolo 1 del richiamato D.P.R. n. 444 del 1997, prevedendo che “in deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all’IVA che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n.605, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento”.
I soggetti che, invece, effettuano durante il periodo di imposta l’acquisto di carburante mediante mezzi di pagamento diversi (es. contanti) sono tenuti all’adozione della scheda carburante.
Abbiamo illustrato due sistemi di certificazione tra loro alternativi (il sistema cartaceo della scheda carburante e il sistema elettronico delle carte di credito), la scelta dell’uno o dell’altro deve essere riferita al soggetto d’imposta in modo unitario ed è irrilevante l’eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell’attività.
Le persone fisiche esercenti arti e professioni e gli imprenditori individuali non sono obbligati, in via generale, alla tenuta di conti correnti bancari o postali dedicati all’attività svolta, è dunque opportuno chiarire che la carta utilizzata per l’acquisto di carburante non è necessario che sia utilizzata esclusivamente per gli acquisti relativi all’attività d’impresa, artistica o professionale.
Da quanto detto finora emerge che, se anche una sola operazione di acquisto viene effettuata in contanti, sorge l’obbligo della scheda carburante anche per tutte le altre operazioni di acquisto carburante effettuate nel periodo d’imposta, anche se queste sono state eseguite mediante strumenti di pagamento elettronici.


