21 Gen Le principali novità della Legge di Stabilità 2015
Con la Legge di Stabilità 2015 sono state introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2015 rilevanti novità che comportano il taglio del cuneo fiscale (costo del lavoro), per imprese (sgravi IRAP sulla componente lavoro) e dipendenti (Bonus IRPEF in busta paga da 80 euro), la possibilità di anticipo del TFR in busta paga, assunzioni agevolate con azzeramento per tre anni dei contributi sui nuovi contratti a tempo indeterminato, numerose novità in materia di IVA e la conferma dei bonus fiscali (eco-bonus e ristrutturazione).
Viene introdotto dal 2015 il nuovo regime forfetario per gli autonomi e le imprese, che va a sostituire tutti i regimi semplificati in vigore, con una sostitutiva al 15% triplicata rispetto a quella precedente del 5% e con il limite dei compensi o ricavi a 40.000 euro, oltre all’ulteriore tetto per coloro che svolgono una doppia attività di lavoro autonomo e dipendente a 20.000 euro.
Nella manovra finanziaria non sono previsti invece interventi relativi alla riforma delle pensioni, se non uno slittamento al 10 del mese per il pagamento dei doppi assegni previdenziali INPS-INPDAP ed un aumento della tassazione su fondi pensione e previdenza privata.
Saltata anche la norma che avrebbe dovuto unificare, con l’introduzione della tassa unica, le due imposte sulla casa TASI-IMU, che slitta al 2016, nonché scongiurato l’aumento della TASI, che avrebbe potuto raggiungere l’aliquota del 12 per mille.
Altra novità è la misura che prevede il pagamento dei crediti della PA ai fornitori al netto dell’IVA (c.d. split payment), oltre alla “clausola di salvaguardia” in coda al provvedimento con la quale l’IVA agevolata del 10% salirebbe al 12% nel 2016 e al 13% dal 2017; contemporaneamente l’IVA ordinaria dall’attuale 22% aumenterebbe al 24% dal 2016 per arrivare al 25% dal 2017 e al 25,5% dal 2018. Viene inoltre prorogata di un anno la vecchia clausola di salvaguardia prevista dalla Legge di Stabilità 2014 , che prevedeva dal 2015 il taglio delle detrazioni, se fosse stato necessario (entro il 15.01.2016 il Governo verificherà come intervenire sulle detrazioni e deduzioni se non sarà garantito un risparmio di 3,3 miliardi nel 2016 e di 6,3 miliardi dal 2017).
Le novità in sintesi:
STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO E’ previsto dal periodo d’imposta 2015 l’attribuzione di un credito (bonus), che non concorre alla formazione del reddito, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati la cui imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. E’ dettata, al di fuori del testo unico, la disciplina dell’attribuzione del predetto credito agli aventi diritto da parte dei sostituti d’imposta. In particolare, il credito compete in misura pari:
– all’importo fisso di 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
– all’importo di 960 euro che decresce linearmente in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
con riferimento al numero di giorni lavorati nell’anno.
Il credito eventualmente spettante è attribuito automaticamente dai sostituti d’imposta sugli emolumenti erogati in ciascun periodo di paga. In tal modo, i sostituti d’imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari, riconoscono il credito spettante sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. I sostituiti sono tenuti, altresì, ad indicare l’importo del credito riconosciuto nel CUD o nuova CU.
DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DA IMPONIBILE IRAP A decorrere dal periodo di imposta 2015, è consentita la deduzione integrale, agli effetti IRAP, del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente, a tempo indeterminato, eccedente l’ammontare delle deduzioni, analitiche o forfetarie, riferibili al costo medesimo e ammesse in deduzione. È, dunque, deducibile la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti.
In sostanza, a decorrere dal periodo d’imposta 2015, se la sommatoria delle deduzioni è inferiore al costo del lavoro, spetta un’ulteriore deduzione fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.
CREDITO D’IMPOSTA 10% DELL’IRAP LORDA PER CONTRIBUENTI SENZA DIPENDENTI A decorrere dal periodo 2015 ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 del Decreto IRAP (società di capitali, enti commerciali, società di persone, persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate, imprese individuali, banche ed altri enti e società finanziarie, imprese di assicurazione, produttori agricoli titolari di reddito agrario con un volume d’affari non superiore a 7.000 euro), e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10% dell’imposta lorda determinata secondo le disposizioni del Decreto IRAP.
VECCHIA ALIQUOTA IRAP AL 3,9%, NON AL 3,5% Sono ripristinate, a decorrere dal periodo d’imposta 2014 le misure delle aliquote IRAP antecedentemente vigenti al 3,9%. Non trovano invece applicazione le aliquote del 3,5% previste dall’articolo 2, co. 1, del DL 24 aprile 2014, n. 66 abrogato.
SALVI GLI ACCONTI VERSATI CON METODO PREVISIONALE Per i contribuenti che hanno versato l’acconto IRAP per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 secondo il criterio previsionale, avvalendosi delle aliquote indicate nel previgente co. 2 dell’articolo 2 del DL n. 66 del 2014, vengono fatti salvi gli effetti prodotti dalla citata norma; conseguentemente, in sede di versamento del saldo relativo al suddetto periodo d’imposta, avverrà il recupero della minore imposta versata a titolo di acconto IRAP per il 2014 calcolato in ragione delle menzionate minori aliquote.
TFR IN BUSTA PAGA E’ previsto, in via sperimentale, per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del CdM, che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda al netto del contributo, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione.
La suddetta opzione può essere esercitata anche per le quote che il lavoratore abbia già deciso di destinare a forme di previdenza complementare.
La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 19 del Tuir relative all’indennità di fine rapporto, e non è imponibile ai fini previdenziali.
Questa manifestazione di volontà qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All’atto della manifestazione della volontà, il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda.
Il regime sperimentale non si applica per i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e per le aziende dichiarate in crisi.
La parte integrativa della retribuzione non concorre al raggiungimento dei limiti di reddito, previsti per usufruire del bonus di 80 euro.
Ai datori di lavoro con meno di 50 addetti, che non optino per lo schema di accesso al credito, spetta il riconoscimento delle misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste per le imprese che versano il TFR a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS.
Le medesime misure compensative vengono riconosciute anche ai datori di lavoro con numero di addetti pari o superiore a 50, in proporzione alle quote di TFR percepite dai lavoratori come parte integrativa della retribuzione.
Ai datori di lavoro con meno di 50 addetti che optino per lo schema di accesso al credito non si applicano le deduzioni e le misure compensative. Inoltre, per i medesimi datori di lavoro, si prevede l’obbligo di versare un contributo pari allo 0,2 per cento della retribuzione, in proporzione alle quote di TFR destinate a parte integrativa della retribuzione, ad un fondo di garanzia istituito presso l’INPS per l’accesso ai finanziamenti per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiori a 50.
I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota che i lavoratori intendono percepire in busta paga, hanno la possibilità di accedere ad un finanziamento, assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui sopra e da garanzia dello Stato di ultima istanza, nonché dal privilegio speciale di cui all’articolo 46 del TUB. Per accedere a tali finanziamenti, l’INPS rilascia ai datori di lavoro che li richiedono, una certificazione del trattamento di fine rapporto maturato da ciascun lavoratore, sulla cui base i datori di lavoro richiedono il finanziamento a una delle banche o intermediari finanziari aderenti all’apposito accordo quadro.
Ai relativi finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di TFR pari all’1,5% annuo in aggiunta al 75% dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell’anno precedente.
Il TFR in busta paga sarà disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il MEF, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.
ECO- BONUS E RISTRUTTURAZIONI Sono state apportate modificazioni in materia di detrazioni per le spese sostenute, rispettivamente, per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio.
In particolare:
1) si prevede l’applicazione della maggiore aliquota del 65% anche alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 sia per gli interventi relativi agli edifici esistenti, sia per gli interventi relativi alle parti comuni condominiali;
2) si prevede l’applicazione della maggiore aliquota del 50% alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici fermo restando che le stesse spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni.
La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI La disposizione in commento istituisce, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle dovute, prevedendo, al contempo, un regime contributivo opzionale per le imprese che prevede la soppressione del versamento dei contributi sul minimale di reddito.
Il nuovo assetto determina anche la soppressione dei regimi “di favore” vigenti (regime fiscale di vantaggio, disciplina delle nuove iniziative produttive, regime contabile agevolato) caratterizzati, talvolta, da incoerenze e sovrapposizioni normative, ferma restando la salvaguardia delle attività già intraprese applicando i regimi previgenti. Si tratta di una significativa revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese e, in parte, dei lavoratori autonomi, nell’ottica della semplificazione e della razionalizzazione, cercando di limitare complessità e incertezze applicative.
EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS E’ stato incrementato, portandolo a 30.000 euro annui, il limite massimo delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in relazione alle quali, secondo quanto previsto dal TUIR, spetta la detrazione, ai fini IRPEF, nonché la deduzione, ai fini IRES, nei limiti del 2% del reddito d’impresa.
L’aumento a 30.000,00 euro del tetto della detraibilità delle erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e dalle aziende nei confronti delle ONLUS al 26%, avverrà a partire dal 2015.
Con tale intervento, il suddetto limite viene portato allo stesso livello di quello previsto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici.
AUMENTA IL LIMITE SABATINI PER L’ACQUISTO DI IMPIANTI E BENI STRUMENTALI L’importo massimo dei finanziamenti agevolati concessi dalla Legge Sabatini è incrementato al limite massimo di 5 miliardi di euro. Per l’acquisto di impianti e altri beni strumentali è autorizzata una spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2015, di 31,6 milioni di euro per l’anno 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per l’anno 2019, di 31,3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 9,9 milioni di Euro per l’anno 2021.
MUTUI A FAMIGLIE E MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità con l’Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.
RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI EDIFICABILI E’ consentita la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseduti alla data del 1 gennaio 2015, a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva.
NUOVE IPOTESI DI REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT E’ stata prevista l’integrazione del reverse charge al settore edile, al settore energetico e alla grande distribuzione organizzata (GDO).
Per lo split payment vedi il nostro articolo dell’8 gennaio 2015.
IVA SUI PELLET Aumenta l’aliquota iva dal 10% al 22% sulle cessioni di pellet.
NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO La disciplina dell’istituto del ravvedimento operoso, ai soli fini dei tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, viene radicalmente modificata con l’introduzione di significative modifiche concernenti la riduzione delle sanzioni.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA In tutte le ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa e in tutti i casi di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relativi, all’attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, decorrono, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione dall’anno successivo a quello di presentazione di tali dichiarazioni. Limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione, i termini per l’accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa.
I termini concernenti l’imposta di registro e le imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.
DICHIARAZIONE IVA A FEBBRAIO A decorrere dalla dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015 è eliminato l’obbligo della dichiarazione unificata ed il termine per la presentazione della dichiarazione IVA è fissato nel mese di febbraio.
MODIFICA ALLA TASSAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE PER GLI ENC E CREDITO D’IMPOSTA Fino a quando non verrà attuata l’inclusione, tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito, degli enti non commerciali, gli utili percepiti, anche nell’esercizio di impresa, dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 22,26% (non più del 95%) del loro ammontare. Tale disposizione si applica agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014. Sull’ammontare imponibile degli utili in qualunque forma corrisposti, gli enti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto. L’aumento della tassazione dei redditi da capitale per gli Enti non commerciali ha dunque una applicazione retroattiva. E’ concesso altresì, a partire dal 2016 e per i due anni successivi, un credito d’imposta pari alla differenza tra la nuova e la vecchia tassazione nella misura di un terzo per ogni anno. Tale credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre ne´ alla formazione del reddito ne´ ai fini della determinazione del valore della produzione ai fini IRAP. Il credito può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a decorrere dal 1º gennaio 2016, nella misura del 33,33 per cento del suo ammontare, dal 1º gennaio 2017, nella medesima misura e, dal 1º gennaio 2018, nella misura rimanente.
AUMENTO DELLA RITENUTA SUI BONIFICI E’ incrementa all’8 % la ritenuta che le banche e le Poste italiane S.p.A. devono operare, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta. Tale ritenuta è stata successivamente ridotta al 4%.
Si tratta dei bonifici disposti per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio e delle spese per interventi di risparmio energetico.
IVA E-BOOK Aliquota iva stabilita al 4%
TASI Confermato anche per il 2015 il livello massimo della TASI al 2,5 per mille.
ASD E SSD – NUOVO LIMITE PER GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ E’ portata a 1.000,00 euro la soglia oltre la quale vige per gli Enti sportivi (Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche) l’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni economiche (non più i 516,46 euro).
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA La clausola consiste nei seguenti ipotizzabili incrementi:
– l’aliquota IVA del 10% potrebbe essere incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2017;
– l’aliquota IVA del 22% potrebbe essere incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2017 e di ulteriori 0,5% dal 01.01.2018;
– inoltre dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l’anno 2018 e per ciascuno degli anni successivi. La disposizione specifica, infine, che il provvedimento in argomento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.