17 Nov Dichiarazione IMU 2012
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
– Entro il 30/11/2012 (Se l’obbligo dichiarativo è sorto dal 01/01/2012);
– Entro 90 giorni dalla data in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
CASI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU
(Principio generale: l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU scatta quando l’immobile incontra o può incontrare agevolazioni di imposta)
- GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL’IMPOSTA. Le fattispecie sono le seguenti:
- – I fabbricati dichiarati inagibili o inabilitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni accertate con perizia dell’ufficio tecnico comunale a carico del proprietario; tale documentazione deve essere allegata alla dichiarazione che va presentata anche nel caso in cui si perda l’inagibilità.
Agevolazione: base imponibile ridotta del 50%.
- – I fabbricati di interesse storico o artistico (archeologico, etnoantropologico).
Agevolazione: base imponibile ridotta del 50%.
- – Gli immobili per i quali il Comune ha deliberato la percentuale di riduzione dell’aliquota
ai sensi del D.L. n.201/2011, art.13 comma 9 (secondo il quale, i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4%) o la delibererà entro il termine previsto del 31/10/2012, ossia: immobili non produttivi di reddito fondiario (relativi a imprese commerciali e i beni strumentali all’esercizio di arti e professioni), immobili posseduti da soggetti passivi IRES, immobili locati (compresi immobili affittati).
- – I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
cosiddetti “beni merce” per i quali il Comune ha deliberato la percentuale di riduzione dell’aliquota ai sensi del D.L. n.201/2011, art.13 comma 9-bis
(secondo il quale, i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38%) o la delibererà entro il termine previsto del 31/10/2012. - – I terreni agricoli, nonché quelli non coltivati/incolti, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP). Agevolazione: sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore del terreno eccedente euro 6.000.
- – I fabbricati dichiarati inagibili o inabilitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al
- GLI IMMOBILI SONO STATI OGGETTO DI ATTI PER I QUALI NON E’ STATO UTILIZZATO IL MUI (modello unico informatico).
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• IL COMUNE NON E’ COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.
Le fattispecie più significative sono le seguenti:
- – L’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria (es. contratti di leasing).
Il soggetto passivo è il locatario degli immobili, anche da costruire o in corso di
costruzione, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- – L’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali.
- – L’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area
fabbricabile.
- – Il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile.
- – L’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato/del vecchio
immobile.
- – L’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via
provvisoria.
- – L’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è
variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio.
- – L’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari
(IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità .
- – Gli immobili esenti ICI ai sensi dell’ex D. Lgs. n.504/1992 art.7 comma 1 lett. c),i) ossia i fabbricati con destinazione ad usi culturali e gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e che quindi sono destinati esclusivamente all’esercizio di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,
ricettive, culturali, ricreative, sportive o ad attività di religione o di culto.
La dichiarazione IMU deve essere presentata con riferimento a tali immobili posseduti e utilizzati a partire dal 01/01/2012 e per quelli il cui possesso e utilizzo è antecedente a tale data e che continuano ad essere posseduti ed utilizzati nel corso dell’anno 2012. Il D.L. 01/2012 art.91-bis comma 3 prevedeva che le modalità e le procedure relative alla dichiarazione IMU per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali sarebbero stare stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della L. n.27/ 2012. Dopo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso al Consiglio di Stato, nel settembre scorso, il regolamento di attuazione dell’art.91-bis comma 3 D.L. 01/2012 convertito con L. n.27/2012, tale documento è stato bocciato dalla sezione Consultiva per gli atti normativi.
- – L’immobile ha perso oppure acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione dall’IMU.
- – Il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione.
- – È intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto.
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- – È intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI.
- – Le parti comuni dell’edificio(indicate nell’art.1117 n.2 c.c.) sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile.
La dichiarazione inerente il condominio deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini (più condomini, più dichiarazioni). - – L’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (D.Lgs.n.427/1998 sulla multiproprietà).
Nel caso di multiproprietà, l’obbligo di presentazione della dichiarazione è a carico dell’amministratore del condominio o della comunione. - – L’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.
- – Si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge.
CASI PARTICOLARI
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Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni IMU per quanti sono i Comuni.
Se l’immobile insiste su territori di Comuni diversi, la dichiarazione IMU deve essere presentata ai Comuni sui cui territori insiste l’immobile (nel caso in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale dal soggetto passivo, al contribuente non si può negare il diritto all’agevolazione per il solo fatto che non può fissare la propria residenza anagrafica contemporaneamente in più Comuni: in tal caso la dichiarazione deve essere presentata ai soli Comuni in cui il soggetto stesso non ha la residenza anagrafica.
La dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.
TIPOLOGIE IMMOBILI
• ABITAZIONE PRINCIPALE. In generale non sussiste l’obbligo dichiarativo per gli immobili adibiti ad abitazione principale . Sussiste l’obbligo dichiarativo a carico del soggetto passivo che beneficia delle agevolazioni per abitazione principale e relative pertinenza:
- – Indicazione dei figli di età non superiore a 26 anni ( no maggiorazione 50,00 euro).
- – Se i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile e l’obbligo di dichiarazione ricade sul coniuge che beneficia delle agevolazioni.
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– Se l’immobile destinato all’abitazione principale è in comproprietà fra i coniugi, se in esso risiede e dimora solo uno dei coniugi non legalmente separati e l’altro risiede e dimora in un diverso immobile, l’agevolazione spetta solo a uno dei due coniugi che sarà tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU.
Se i coniugi dimorano in due immobili diversi siti in due comuni diversi possono usufruire delle agevolazioni da abitazione principale stabilendo residenza e domicilio negli immobili
• FABBRICATI RURALI. Non è necessario presentare la dichiarazione IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale e iscritti al catasto terreni. In tal caso valgono le domande presentate per il riconoscimento dei requisiti di ruralità che l’Agenzia del territorio rende disponibile ai Comuni e all’Agenzia delle entrate.
QUANDO NON DEVE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione non deve essere presentata, quando:
- Il Comune ha già a disposizione i dati necessari per verificare l’esatto adempimento
dell’obbligazione tributaria.
- I dati sono gestiti attraverso il MUI (modello unico informatico).
- Gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione contenente beni
immobili non sono obbligati a presentare la dichiarazione IMU (i Comuni ricevono i relativi
dati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate).
- Nel caso di separazione legale e assegnazione della casa coniugale al coniuge a titolo di
diritto di abitazione, il coniuge assegnatario deve presentare la dichiarazione; lo stesso non vale in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
• I contribuenti che possiedono immobili al 01/01/2012:
- – per i quali la situazione ai fini IMU è variata rispetto alla situazione ai fini della vecchia
Ici;
- – per i quali la situazione varierà entro il 30/11/2012;
- – che acquisteranno nuove unità immobiliari entro il 30/11/2012.
Deve presentare la dichiarazione chi ha cessato di essere soggetto passivo e chi ha iniziato ad esserlo (quindi i mutamenti di soggettività passiva devono essere dichiarati).
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Si precisa che:
- – La dichiarazione deve essere presentata dal curatore o dal commissario liquidatore nel caso in cui l’immobile sia oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
- – La dichiarazione deve essere presentata dal custode/amministratore giudiziario nominato dal giudice che dispone l’adozione di misure conservative-cautelari, nell’ambito di un procedimento a carico di persone indagate.
- – La dichiarazione deve essere presentata da ciascun contitolare per la quota ad esso spettante, nel caso in cui più persone siano titolari di diritti reali sull’immobile (es più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota). Tuttavia è consentito che uno qualsiasi dei titolari presenti la dichiarazione congiunta purché comprensiva di tutti i contitolari.
- – La dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all’estero che posseggono immobili in Italia.