03 Nov Decreto sulle Semplificazioni Fiscali
Il 30.10.2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato il DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI con decorrenza dal 1° gennaio 2015, di seguito le principali novità per le persone fisiche e giuridiche.
SEMPLIFICAZIONI PER LE PERSONE FISICHE
• DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA:
a decorrere dal 1° gennaio 2015, entro il 15 aprile di ciascun anno, l’Agenzia delle Entrate invierà ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente. Il contribuente grazie all’assistenza dei professionisti abilitati potrà accettare la dichiarazione precompilata o potrà apportare delle modifiche, in quest’ultimo caso non è da escludere il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati. Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie. Sarà inoltre anticipata al 28 febbraio la data di trasmissione di alcuni oneri deducibili o detraibili sostenuti l’anno precedente (interessi passivi su mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare). Dal 2016 il 730 sarà integrato oltre che dei dati disponibili in Anagrafe tributaria anche dei dati del Sistema Tessera Sanitaria come acquisti di medicinali e prestazioni sanitarie.
• TRASMISSIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE CERTIFICAZIONI DA PARTE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA:
a decorrere dal 1° gennaio 2015, le certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro.
• TRASMISSIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI DATI RELATIVI A ONERI E SPESE SOSTENUTE DAI CONTRIBUENTI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI:
a decorrere dal 1° gennaio 2015, per consentire all’Agenzia delle Entrate l’elaborazione della dichiarazione dei redditi nonché i controlli sugli oneri deducibili e detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari-le imprese assicuratrici-gli enti previdenziali-le forme pensionistiche complementari, trasmettono all’Agenzia delle Entrate per ciascun soggetto entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell’anno precedente: quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso, premi di assicurazione sulla vita-causa morte-contro infortuni, contributi previdenziali ed assistenziali, contributi ex art.10, comma 1, lettera e-bis TUIR. Il Sistema Tessera Sanitaria, a sua volta, riceve dagli enti sanitari i dati relativi alle prestazioni erogate nell’anno precedente ad esclusione di quelli relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta.
• AUTOCERTIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE:
in caso di riconoscimento di rimborsi fiscali, non si è tenuti alla presentazione di una dichiarazione integrativa ma è sufficiente l’autocertificazione dell’autenticità degli atti dai quali è regolata la successione. Resta salva la facoltà dell’Agenzia delle Entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.
SEMPLIFICAZIONI PER LE SOCIETA’
• SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMATICA:
per il periodo d’imposta 2014, la disciplina sulle società in perdita sistematica troverà applicazione
qualora la società abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti 5 periodi d’imposta o qualora abbia conseguito perdite fiscali per quattro periodi non necessariamente consecutivi e un reddito imponibile inferiore al reddito minimo in un periodo compreso tra i precedenti 5 periodi d’imposta.
• COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI CONTENUTI NELLE LETTERE D’INTENTO:
a decorrere dal 1° gennaio 2015, la dichiarazione di intenti per potersi avvalere della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta telematica. Tale dichiarazione unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata sarà consegnata al fornitore o prestatore ovvero in dogana.
• COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI INTERCORSE CON PAESI BLACK LIST:
le operazioni intercorse con i paesi black list devono essere comunicate annualmente all’Agenzia delle entrate per via telematica. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni che non superano il limite complessivo annuo di euro 10.000.
• AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE e SEMPLIFICAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT:
le società che intendono effettuare operazioni intracomunitarie esercitano tale opzione con l’apertura della partita IVA e vengono incluse nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. L’Agenzia delle Entrate esclude le società da tale banca dati nel caso di comunicazione di dati incompleti o inesatti o nel caso non abbia presentato alcun elenco riepilogativo intrastat (per il quale sarà previsto con apposito provvedimento direttoriale una riduzione del contenuto informativo limitato alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti e il valore totale delle transazioni) per 4 trimestri consecutivi successivi all’inclusione tra i soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
• RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI:
viene abrogata la norma che ha introdotto per gli appalti di opere o di servizi la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto. In capo al committente è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro, nel caso in cui provveda ad effettuare il pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza che abbia ottenuto idonea documentazione relativa alla correttezza del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore.
• CREDITI ERARIALI E SOCIETA’ DI CAPITALI ESTINTE:
gli effetti della cancellazione/estinzione delle società di capitali dal Registro delle imprese devono essere correlati con le norme in materia di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi dovuti, al fine di evitare che le azioni di recupero poste in essere dagli enti creditori possano essere vanificate. L’estinzione della società ha effetto agli esclusivi fini fiscali, trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. I liquidatori che non adempiono all’obbligo di pagare con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati o di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.
ALTRE SEMPLIFICAZIONI
• DETRAZIONE IVA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA E OMAGGI:
sarà ammessa in detrazione l’IVA relativa alle spese di rappresentanza per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.
• SPESE DI VITTO E ALLOGGIO PER I PROFESSIONISTI:
le spese di vitto e alloggio prepagate dal committente al professionista non saranno più considerate come compensi in natura per il professionista che ne usufruisce. Pertanto il professionista non potrà più riaddebitare tali spese in fattura al committente e non potrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.
• RITENUTE AGENTI:
validità pluriennale della dichiarazione presentata dai soggetti che percepiscono provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari per la richiesta della ritenuta in misura ridotta (modifica art.25-bis, DPR 600/1973).
• RIMBORSI IVA:
saranno disciplinati con apposito provvedimento e decreto ministeriale e potranno essere eseguiti su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione.
Il contribuente che effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili superiori ai 2/3 degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’IVA può ottenere rimborsi IVA in relazione a periodi inferiori all’anno.
Per i rimborsi IVA di ammontare superiore a 15.000 euro è richiesta la presentazione di una relativa dichiarazione o istanza recante il visto di conformità con allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
I rimborsi IVA di ammontare superiore a 15.000 euro per i quali è prevista la prestazione di garanzia di durata triennale a decorrere dalla data di esecuzione del rimborso, possono essere eseguiti da:
– soggetti passivi che esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni che non siano imprese start-up innovative;
– soggetti passivi ai quali nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro, al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non 1.500.000 euro, all’1% degli importi dichiarati o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
– soggetti passivi che presentano la dichiarazione o istanza priva di visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o priva della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
– soggetti passivi che richiedono il rimborso IVA dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.


