13 Lug Decreto Legge 87 2018 – Decreto Dignità
OGGETTO: Decreto Legge 87 2018 – Decreto Dignità
Gentili Clienti,
il D.L. 87/2018, c.d. “Decreto Dignità”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13.07.2018,
entrando quindi in vigore da sabato 14.07.2018.
Il decreto anche in campo fiscale con importanti novità fiscali (tra cui redditometro, spesometro e split payment), oltre che l’abolizione delle Società Sportive Dilettantistiche Lucrative e con una stretta sulla delocalizzazione delle imprese.
Disciplina del Redditometro ai fini dell’accertamento. Modifica annualità successive al 2015 |
L’art. 10 del Decreto prevede la modifica della disciplina del “Redditometro”. Viene disposto che la disciplina del redditometro dettata finora dal Decreto MEF 16.09.2015 non avrà più effetto a partire dai controlli ancora da eseguire relativamente al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 e a quelli successivi. Un nuovo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da pubblicare con periodicità biennale, disciplinerà gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti per gli anni d’imposta successivi al 2015. |
Differimento termini trasmissione Spesometro |
L’art. 11 del Decreto differisce il termine d’invio dei dati relativi al 3° trimestre 2018 che dovrà avvenire telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il 2° mese successivo al trimestre (termine che sarebbe caduto il 30 novembre 2018). I nuovi termini per chi opta per la trasmissione semestrale sono :
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Modifica disciplina Split Payment per professionisti |
L’art. 12 del Decreto dispone che le disposizioni relative alla disciplina del cosiddetto “split payment”, non si applicano più ai compensi per prestazioni di servizi rese alla Pubblica Amministrazione da parte dei professionisti assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto (ex art. 25, D.P.R. n. 600/1973). Pertanto la P.A. liquiderà l’Iva indicata in fattura ai professionisti che provvederanno in proprio alla liquidazione e versamento del tributo. La novità si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente al 14.07.2018 per le quali non andrà più indicata la dicitura “Operazione Split Payment di cui all’art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. n.633/1972”. |
Abrogazione delle Società Sportive Dilettantistiche Lucrative |
L’art.13 del Decreto dispone la soppressione della disciplina delle “società sportive dilettantistiche lucrative”, che era stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 353-360, Legge n. 205/2017) per consentire la possibilità di esercitare l’attività sportiva dilettantistica in forma di società. La disciplina prevedeva anche alcune agevolazioni fiscali per tali società quali : riduzione 50% dell’Ires; Iva agevolata al 10% sui servizi di carattere sportivo; agevolazioni contributive La riduzione dell’Ires alla metà (12%), viene abrogata con effetto già a decorrere dal periodo d’imposta 2018 (periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore, in deroga allo Statuto del Contribuente. |
Contrasto alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di Stato |
L’art. 5 del Decreto, con riguardo alle imprese (italiane ed estere) operanti in Italia e beneficiarie di aiuti di Stato per l’effettuazione di investimenti produttivi, stabilisce che esse decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dal beneficio, o una sua parte, venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione Europea (ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo) entro 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata. E’ prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l’importo dell’aiuto fruito. L’art. 6 dispone che le imprese italiane ed estere operanti in Italia che beneficiano di misure di aiuto di Stato che prevedano la valutazione dell’impatto occupazionale decadono dal beneficio qualora, riducano di più del 10% i livelli occupazionali degli addetti nei 5 anni successivi alla data di completamento dell’investimento. |
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Studio Zito