Loader
 

Decreto del Fare

Decreto del Fare

Il Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69, cosiddetto “decreto del fare”, ha introdotto disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.  Tale decreto ha introdotto delle novità legate alla straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo, nonché misure per l’efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese.

 Al capo I del titolo I, il decreto introduce nuove misure per il sostegno alle imprese, le più importanti riguardano il rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art.1) e i finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (art.2).

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’Economia adotterà specifiche disposizioni volte ad assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.

Al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo, le piccole e medie imprese possono accedere a finanziamenti e contributi a tasso agevolato per l’acquisto, anche tramite operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature. I finanziamenti sono concessi entro il 31 dicembre 2016 dalle banche aderenti alla convenzione presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e hanno una durata massima di 5 anni dalla stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I contributi sono concessi dal Ministero dello sviluppo economico entro determinati limiti e nel rispetto di specifici requisiti.

 Al capo I del titolo II, il decreto introduce nuove misure per la semplificazione amministrativa, tra le più importanti le semplificazioni in materia di DURC (art.31).

Il documento unico di regolarità contributiva rilasciato per i contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture ha validità di 180 giorni dalla data di emissione e non più quindi di soli 3 mesi, ad eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC; in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli enti preposti al rilascio invitano l’interessato, mediante pec o consulente del lavoro, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni indicando analiticamente le cause della irregolarità.

Al capo II del titolo II, il decreto introduce nuove misure per la semplificazione in materia fiscale, tra le più importanti quelle relative alle modifiche della disciplina della responsabilità fiscale negli appalti (art.50), all’abrogazione del Modello 770 mensile (art.51) il cui invio era previsto a partire dal 2014, alle disposizioni per la riscossione mediante ruolo (art.52).

L’art.50 fa riferimento alla disposizione attraverso la quale il committente o l’appaltatore hanno l’obbligo di verificare di fatto, in surroga all’amministrazione finanziaria, l’esecuzione del versamento delle ritenute da parte dell’appaltatore e/o del subappaltatore. Detta disciplina si applica ai contratti di appalto stipulati dal 12 agosto 2012 in cui prevale il servizio, ossia ai contratti di opere e servizi, di cui all’art.1655 cc, con esclusione degli appalti riferibili alla forniture di beni, ai contratti di opera e a quelli di trasporto. In particolare, con la soppressione dell’art. 35 del D.L. 223 del 2006, commi da 28 a 28-ter, viene meno la disciplina che prevede la responsabilità solidale dell’appaltatore e la responsabilità sanzionatoria del committente (da 5mila a 200mila euro) per il versamento all’Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore o dall’appaltatore. Per non far saltare queste forme di responsabilità l’appaltatore/committente era obbligato ad acquisire una documentazione da cui emergeva che il subappaltatore/appaltatore, alla data del pagamento del corrispettivo, aveva effettuato regolarmente i versamenti fiscali. L’Agenzia delle Entrate aveva già tentato di alleggerire gli adempimenti con le circolari 40/12 e 2/13, concedendo all’appaltatore e al subappaltatore la possibilità di fornire la prova di aver versato le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e l’Iva con una autocertificazione oppure mediante l’asseverazione rilasciata da un professionista abilitato.

In caso di rateazione, l’art. 52 del decreto dispone che ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la stessa può essere aumentata fino a 120 rate mensili; ai fini della concessione di tale maggiore rateazione si intende per comprovata e grave situazione quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario, valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 8 rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Il decreto prevede l’impossibilità per Equitalia di procedere all’espropriazione dell’immobile del debitore quando trattasi dell’unico immobile di sua proprietà adibito ad uso abitativo e quando costituisce la sua residenza anagrafica. Fanno eccezione a tale regola i fabbricati accatastati tra gli immobili di lusso alle categorie A/1, A/8, A/9. Inoltre anche quando l’immobile oggetto di esproprio non rientra nel caso sopra elencato, si potrà procedere all’esproprio solo se l’importo complessivo del credito supera i 120mila euro oppure se sia stata iscritta ipoteca e siano decorsi inutilmente 6 mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

Il titolo III ha emanato inoltre delle nuove misure per l’efficienza del sistema giudiziario.

L’art. 63 prevede la nomina di 400 giudici ausiliari al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza.

L’art.84 prevede nuove misure in materia di mediazione civile e commerciale, è stata di nuovo introdotta la mediazione obbligatoria per controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con un altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, mentre è esclusa per controversie relative a danni da circolazione stradale al fine di diminuire il numero dei procedimenti giudiziari.