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Bonus Pubblicità – D.P.C.M. del 16 maggio 2018

Bonus Pubblicità – D.P.C.M. del 16 maggio 2018

Gentile Cliente,
la presente circolare per informarLa che il nostro Studio è a Sua disposizione per affiancare la Sua impresa e/o ente nella presentazione della domanda per la richiesta del credito d’imposta per l’investimento con il c.d. “Bonus Pubblicità”.

 

Il Bonus Pubblicità, introdotto dalla Manovra correttiva 2017 poi esteso dal D.L. 50/2018, è un’agevolazione di natura fiscale, nella forma del credito d’imposta.

Il Bonus viene riconosciuto ad imprese (ditte individuali, società di persone e di capitali), lavoratori autonomi ed enti non commerciali (associazioni riconosciute e non e le fondazioni), sugli investimenti incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on line) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Non possono accedere al credito di imposta i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale è richiesto il beneficio o che nell’anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari.

Il credito d’imposta è pari al 90% del valore incrementale degli investimenti effettuati sui due media (considerando separatamente i valori d’investimento per la stampa, da una parte, ed emittenti radiofoniche e televisive, dall’altra) per le:

– micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 , vale a dire le imprese che hanno meno di 250 occupati ed hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

– start-up innovative, come definite dall’articolo 25 del DL n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012.

Per tutti gli altri soggetti l’agevolazione è pari al 75%, calcolato sempre sull’importo dell’incremento degli investimenti relativi ai due mezzi informativi.

Ai sensi del DPCM del 16 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 luglio 2018, il bonus deve essere richiesto con comunicazione telematica da trasmettere tramite apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate; per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017 e nell’anno 2018, la domanda di ammissione al beneficio deve essere presentata tra il 22 settembre 2018 ed il 22 ottobre 2018. A regime, a partire dall’anno 2019, la trasmissione delle domande sarà possibile dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, mediante modello F24 dopo la realizzazione dell’investimento incrementale e previa liquidazione dell’importo da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o un incontro a scopo illustrativo.

Cordialmente

 

Studio Societario Zito

Dott. Gianni Massimo Zito