01 Ago Bonus Formazione – Decreto MISE del 4 maggio 2018
Gentile Cliente,
la presente circolare per informarLa che il nostro Studio è a Sua disposizione per assistere la Sua impresa e/o ente per l’ottenimento e fruizione del credito d’imposta per l’investimento con il c.d. “Bonus Formazione” a favore del personale dipendente.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, il decreto 4 maggio 2018 che disciplina le modalità e i criteri di concessione del credito d’imposta sulle spese di formazione 4.0, istituito dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi da 46 a 56, l. 205/2017).
Si agevolano solo le attività di formazione, effettuate nel 2018, svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, applicate agli ambiti: informatica, tecniche e tecnologie di produzione, vendita e marketing.
In particolare l’agevolazione riguarda attivita’ di formazione concernenti le seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realta’ virtuale (RV) e realta’ aumentata (RA); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.
Il Bonus è accessibile per le imprese (ditte individuali, società di persone e di capitali), ed enti non commerciali (associazioni riconosciute e non e le fondazioni) anche per la formazione effettuata ai dipendenti impiegati non esclusivamente all’attività istituzionale.
A ciascuna impresa o ente il credito d’imposta è riconosciuto entro il limite complessivo di € 300.000 e nella misura del 40% delle spese relative al solo costo complessivo orario aziendale del personale dipendente per le ore lavoro in cui è occupato nelle attività formative, compreso il costo aziendale dell’eventuale formatore o tutor se interno all’impresa o ente.
Non sono ammissibili i costi di formazione di enti di formazione esterna, anche se questi hanno di fatto effettuato la formazione agevolata.
Il credito d’imposta non è soggetto a comunicazione, domanda o autorizzazione preventiva (c.d. credito d’imposta automatico) ed è utilizzabile in compensazione, mediante modello F24, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.
Le spese sostenute devono essere certificate rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o da un revisore legale dei conti o società di revisione incaricati. L’attività di certificazione richiesta a tale soggetto consiste propriamente nella verifica dell’effettività delle spese sostenute per le attività di formazione agevolabili e della corrispondenza di esse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa ed è agevolabile, per l’intero importo, fino al limite di € 5.000 del costo sostenuto.
Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o un incontro a scopo illustrativo.
Cordialmente
Studio Societario Zito
Dott. Gianni Massimo Zito