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Aumento iva ordinaria al 22% dal 1° ottobre 2013

Aumento iva ordinaria al 22% dal 1° ottobre 2013

Dal 1° ottobre 2013 l’iva ordinaria passa dal 21% al 22%, ai sensi dell’articolo 40 comma 1-ter D.L. 6 luglio 2011 n.98, mentre le aliquote ridotte del 4% e 10% non sono state modificate.

L’aggiornamento

Il primo accorgimento che deve tenere l’imprenditore/professionista alla luce dell’aumento dell’aliquota Iva ordinaria è:

– modificare l’aliquota Iva ai fini dell’emissione delle fatture fiscali per le quali l’Iva viene esposta (aggiornamento software gestionale o programma per l’emissione delle fatture);

– per l’emissione degli scontrini e le ricevute invece nel registro dei corrispettivi dove vanno registrate le operazioni giornaliere, va creata un’apposita colonna, relativa all’aliquota Iva del 22%.

Decorrenza 

Circa la decorrenza della nuova aliquota si ricorda che rileva il momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini Iva, pertanto:

  • per le cessioni di beni in linea di principio, salvo alcuni casi particolari, valgono i seguenti criteri:

             – le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o spedizione

             – le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del contratto a effetti reali .

Se però gli effetti costitutivi o traslativi si realizzano in un momento successivo rispetto ai suddetti eventi, la cessione si considera effettuata nel momento in cui tali effetti si producono (ma non oltre un anno per la consegna di beni mobili)

  •  le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento (e nella misura in cui esso avviene). Non ha alcuna rilevanza l’avvenuta esecuzione, in tutto, o in parte della prestazione.

 Cambiamento di aliquote per operazioni non ancora concluse

Per le operazioni non ancora concluse si deve tenere conto delle seguenti regole generali:

  1. Per pagamento di acconti: sugli acconti si applica l’aliquota vigente a tale data, mentre la variazione si riferisce alle fatture a saldo;
  2. fatturazione anticipata: se la fattura precede la consegna del bene o il pagamento del corrispettivo, sull’importo fatturato si applica l’aliquota vigente alla data di emissione della fattura;
  3. consegna con fattura differita: è rilevante la data della consegna del bene per cui anche la successiva fattura, emessa entro il 15 del mese successivo, segue la vecchia aliquota esistente alla data della consegna;
  4. nota di variazione: per eventuali note di credito emesse facoltativamente si segue l’aliquota vigente alla data dell’operazione cui si riferisce la variazione

 Alla luce di quanto sopraesposto la nuova aliquota del 22% si applica alle:

– cessioni di beni mobili consegnati dal 1° ottobre 2013, se non già fatturate o pagate precedentemente;

– cessioni di immobili stipulate dal 1° ottobre 2013, se non già fatturate o pagate precedentemente;

– prestazioni di servizi pagate dal 1° ottobre 2013, se non già fatturate precedentemente.

Al contrario l’aliquota al 21% si applica alle :

– cessioni di beni mobili consegnati prima del 1° ottobre 2013, anche se fatturate dopo;

– prestazioni di servizi fatturate prima del 1° ottobre 2013, anche se pagate dopo;

– le note di variazione che saranno emesse in relazione a operazioni effettuate prima del 1° ottobre 2013.