Loader
 

Aggiornamento Archivio Nazionale dei Veicoli dal 3 novembre 2014

Aggiornamento Archivio Nazionale dei Veicoli dal 3 novembre 2014

Le circolari n. 15513 del 10.07.2014 e n.23743 del 27.10.2014 dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti hanno fornito chiarimenti circa le modifiche apportate al Codice della Strada relative all’obbligo, pena sanzione da € 705,00 ad € 3.526,00 e ritiro della carta di circolazione, in capo ai soggetti utilizzatori abituali di veicoli di terzi, di comunicare entro 30 giorni alla Motorizzazione la variazione del possesso del mezzo con annotazione sulla carta di circolazione del soggetto che dispone del veicolo per periodi superiori ai 30 giorni pur non essendone intestatario (art.94 comma 4-bis D. Lgs n.285/1992), al fine di agevolare l’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli.

Circolare Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti n. 15513 del 10.07.2014 Decorrenza. Per l’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli dal 03.11.2014 saranno operative delle procedure informatiche che al momento non si applicheranno ai veicoli in disponibilità ai soggetti che effettuano attività di autotrasporto come autobus o taxi per i quali verranno emanate apposite disposizioni. L’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli vale dunque per i dati relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 03.11.2014. Per gli atti antecedenti tale data è auspicabile che la consegna del veicolo sia stata formalizzata provvedendo a dare data certa al documento in modo da superare l’obbligo di iscrizione che scatta per gli atti posti in essere da tale data ed evitare sanzioni. Le nuove procedure troveranno applicazione oltre che per la variazione del possesso del mezzo, anche per la variazione della denominazione dell’ente intestatario, la variazione delle generalità della persona fisica intestataria, intestazione a nome di soggetti giuridicamente incapaci. Soggetti Obbligati. L’obbligo di comunicazione è a carico degli aventi causa, tuttavia con apposita delega scritta dell’avente causa, gli obblighi possono essere posti in essere anche dall’intestatario. Sono dunque soggetti obbligati: – il comodatario; – l’affidatario in caso di custodia giudiziale; – il locatario/sublocatario in caso di locazione senza conducente; – l’erede; – l’utilizzatore in caso di contratto “rent to buy”. Con riguardo al comodato, sono esonerati dall’obbligo: – i familiari conviventi; – i veicoli in disponibilità ai soggetti esercenti l’attività di autotrasposto; – i rimorchi con peso superiore a 3,5 tonnellate. Veicoli Aziendali. Nelle fattispecie di veicoli di aziende detenuti a titolo di proprietà/usufrutto/leasing/locazione senza conducente, acquistati con patto di riservato dominio, concessi in comodato gratuito ai dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni, la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto del comodante, su delega del comodatario presenta istanza volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli allegando copia del versamento di 16 euro a titolo di imposta di bollo e 9 euro per i diritti di motorizzazione, senza quindi l’indicazione del nominativo sulla carta di circolazione. La modulistica per presentare l’istanza si trova in allegato alla circolare del Ministero. Circolare Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti n. 23743 del 27.10.2014 Questa circolare chiarisce che il comodato sussiste quando c’è un utilizzo esclusivo, personale, e a titolo gratuito. Pertanto l’unico caso di annotazione del nominativo sulla carta di circolazione si ha nelle ipotesi in cui un dipendente, un socio, un amministratore, un collaboratore dell’azienda riceva un veicolo esclusivamente per fini personali. L’obbligo di annotazione non persiste quindi nei casi del fringe benefit (essendo una retribuzione in natura consistente nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che lo utilizzano per esigenze lavorative e private, non c’è la gratuità), del mezzo di servizio condiviso tra più dipendenti (non c’è esclusività), dell’utilizzo promiscuo (non c’è utilizzo personale). Per i veicoli intestati a nome dell’imprenditore individuale il comodato, dà luogo all’aggiornamento della carta di circolazione se il veicolo costituisce un bene personale dell’imprenditore, dà luogo esclusivamente all’aggiornamento dei dati d’Archivio se il veicolo costituisce un bene strumentale dell’impresa. Alla scadenza del comodato, la Motorizzazione considera il mezzo rientrato nella disponibilità dell’azienda. Se entro 30 giorni dalla scadenza del comodato si affida il veicolo a un’altra persona, basta annotarne il nome senza registrare la cancellazione dell’utilizzatore precedente. La cessazione anticipata e la proroga devono invece essere comunicati alla Motorizzazione. Modalità di comunicazione L’aggiornamento della carta di circolazione deve essere richiesto all’ufficio del Dipartimento per i trasporti territorialmente competente, con emissione di apposito tagliando. Nel caso di comodato, sul tagliando sarà annotato scadenza del comodato con apposita dicitura “Comodato-Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell’art. 94 comma 4-bis c.d.s” e nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del comodatario se questo è una persona fisica e la sede se questo è persona giuridica. Ricevuta tale richiesta, l’ufficio procede all’aggiornamento della carta di circolazione, intestandola al nuovo soggetto.