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Modalità di esercizio dell’opzione per il regime “IVA per cassa”

Modalità di esercizio dell’opzione per il regime “IVA per cassa”

I soggetti che rispettano i requisiti per aderire al nuovo regime dell’IVA per cassa, ossia che:

– siano soggetti passivi IVA (imprese e professionisti);
– nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività,

prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a due milioni di euro;

possono optare per la liquidazione dell’IVA per cassa assumendo, innanzitutto, un comportamento concludente, riportando sulle fatture emesse l’annotazione che si tratta di operazione con “iva per cassa” e l’indicazione dello specifico atto normativo che ne disciplina l’applicazione-articolo 32-bis del D.L. 22 giugno 2012 n.83.
La comunicazione della scelta deve avvenire, nel quadro VO della prima dichiarazione IVA annuale, da presentare successivamente alla scelta effettuata.

Pertanto, l’opzione per la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa dovrà essere comunicata nella dichiarazione IVA annuale relativa all’anno in cui è esercitata l’opzione e che il contribuente presenterà nel corso dell’anno successivo. Coloro che intenderanno avvalersi del regime sin dall’inizio dell’attività, comunicheranno tale scelta in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di inizio attività.

Efficacia dell’opzione

L’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa ha effetto in generale a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata o, in caso di inizio attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.
In via transitoria, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione comunicata con la dichiarazione annuale IVA 2012 (che si riferisce all’anno 2012), ha effetto retroattivo per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

Durata dell’opzione e revoca (l’opzione vincola per un triennio)

L’opzione esercitata, per il nuovo regime dell’IVA per cassa, vincola il contribuente all’applicazione dell’IVA per cassa almeno per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari, che comportano la cessazione del regime.

Ai fini del computo del triennio, se l’opzione è esercitata a partire dal 1° dicembre 2012, l’anno 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime.
Trascorso il triennio la scelta del regime dell’IVA per cassa rimane efficace per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa mediante comunicazione nella prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente alla scelta effettuata.