22 Ott Liquidazione IVA secondo la “contabilità per cassa”
IN COSA CONSISTE L’OPZIONE “IVA PER CASSA”
In base a tale opzione è possibile:
– differire l’esigibilità dell’imposta relativa alle operazioni rese nei confronti di altri soggetti IVA al momento dell’incasso dei relativi corrispettivi da parte dei cessionari o committenti. L’imposta diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente prima del decorso di detto termine sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’IVA diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.
Le fatture emesse in sede di applicazione di suddetta opzione recano l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa” con l’indicazione della relativa norma istitutiva (art.32-bis DL n.83/2012); l’omessa indicazione di tale dicitura costituirà, ai fini sanzionatori, una violazione formale.
– rinviare la detraibilità dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ai fornitori. Al contrario, per i cessionari o committenti delle operazioni effettuate dal soggetto optante, il diritto di detrazione sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione. Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto di detrazione dell’IVA riguarda la proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.
PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE IVA PER CASSA
Chi può applicare tale opzione?
I soggetti passivi che nell’anno solare precedente hanno realizzato (o in caso di inizio di attività prevedono di realizzare) un volume d’affari (per il cui calcolo vanno considerate le operazioni assoggettate e non al regime dell’IVA per cassa) non superiore a 2 milioni di euro.
Qualora nel corso dell’anno il volume d’affari superi la soglia di 2 milioni di euro, l’opzione IVA per cassa non si applica per le operazioni attive e passive effettuate a
partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato (quindi non dalla prima operazione successiva).
Quando è possibile esercitare l’opzione IVA per cassa limitatamente ad una o più attività?
Nel caso di operazioni effettuate da soggetti che, previa separazione dell’attività, applicano sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario.
Cosa succede nel caso di uscita dal regime IVA per cassa o di revoca dell’opzione da parte del soggetto passivo?
Per evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta: nella liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è stata applicata l’IVA per cassa viene computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA relativa alle operazioni i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati e nella stessa liquidazione il soggetto passivo potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
OPERAZIONI ATTIVE E PASSIVE ESCLUSE
Operazioni attive escluse dalla liquidazione IVA secondo la contabilità di cassa:
- a) Le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione
dell’IVA (monofase, agenzie viaggio, beni usati);
- b) Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti
che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni (privati);
- c) Le operazioni effettuare nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA
mediante il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge);
- d) Le cessioni dei prodotti farmaceutici effettuate dai farmacisti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, allo Stato e ai suoi organi dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali, ai consorzi, alle camere di commercio-industria-artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza (vedi art.6, comma
5, secondo periodo, DPR n.633/1972). 3
Operazioni passive escluse dal differimento del diritto alla detrazione:
- a) Gli acquisti di beni o servizi soggetti ad IVA con il metodo dell’inversione
contabile;
- b) Gli acquisti intracomunitari di beni;
- c) Leimportazionidibeni;
- d) Le estrazioni di beni dai depositi IVA.
EFFICACIA ed ESERCIZIO dell’opzione
L’opzione per la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa avrà effetto per le operazioni effettuate a partire dal 01/12/2012.
L’opzione ha effetto a partire dal 1° Gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.
Le modalità di esercizio di tale opzione saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.