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Le nuove norme che regolano i CONTRATTI AGROALIMENTARI

Le nuove norme che regolano i CONTRATTI AGROALIMENTARI

Efficacia ed entrata in vigore della disposizione

Le nuove regole per i contratti agroalimentari sono entrate in vigore pochi giorni fa e si applicheranno a tutti i contratti le cui merci verranno consegnate a partire dal 24 Ottobre 2012.
Il decreto attuativo consente agli operatori economici di poter adeguare i contratti in essere entro il 31 Dicembre 2012. A tal fine è necessario distinguere i contratti scritti da quelli verbali: i contratti stipulati in forma scritta prima del 24 Ottobre 2012, e vigenti dopo tale data, qualora non contengano tutti gli elementi previsti dal comma 1 dell’art.62 a pena di nullità (durata, quantità, caratteristiche del prodotto venduto, modalità di consegna e di pagamento), possono essere completati ed adeguati, per gli elementi mancanti, entro il 31 Dicembre 2012; gli accordi verbali devono essere stipulati in forma scritta entro il 31 Dicembre 2012 e devono contenere i requisiti prescritti dalla Legge.

I contratti conclusi prima del 24 Ottobre 2012, potranno prevedere termini di pagamento al di fuori della disciplina, purché siano stati fatti in “buona fede”. L’entrata in vigore delle regole sui termini di pagamento e sulle pratiche commerciali sleali è invece immediata e quindi decorre già dal 24 ottobre 2012, senza possibilità di deroga.

Ambito soggettivo e oggettivo

SOGGETTIVO
Sono tenuti al rispetto delle nuove regole:

  • –  agricoltori,
  • –  produttori,
  • –  industrie di trasformazioni,
  • –  centrali di acquisto,
  • –  grande distribuzione,
  • –  grossisti,
  • –  intermediari,
  • –  dettaglianti.OGGETTIVO
    La normativa si applica alle cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, la cui consegna avviene nel territorio italiano, quindi anche alle importazioni o acquisti intracomunitari (forniture di prodotti da società estere).
    Le cessioni escluse dalla nuova normativa sono:
    -le cessioni di prodotti alimentari o agricoli ai consumatori finali;
    -conferimenti di prodotti alimentari o agricoli di soci delle cooperative alle cooperative;
    -conferimenti di prodotti agricoli o alimentari effettuati da parte dei soci alle organizzazioni di produttori;
    -cessioni di prodotti ittici effettuate tra imprenditori ittici;
    -cessioni di prodotti alimentari o agroalimentari istantanee, cioè con contestualità tra la consegna tra i prodotti ed il loro pagamento.
    Sono da ritenersi escluse anche le esportazioni.

La forma scritta

I contratti possono assumere qualsiasi forma di comunicazione scritta, e devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni con riferimento ai beni forniti.
Gli elementi da indicare a pena di nullità possono quindi essere contenuti sia in contratti o accordi classici (come contratto quadro, accordo quadro, contratto di base, accordi interprofessionali) sia in una serie di altri documenti ( contratti di cessione dei prodotti, documenti di trasporto/consegna, fattura, ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti), ma a condizione che riportino gli estremi ed il riferimento dei corrispondenti contratti o accordi.

Diffusa è la prassi secondo la quale a un ordine scritto viene data esecuzione senza un’accettazione formale o che non vi sia un ordine scritto; in questi casi al fine di rispettare la disciplina dell’art.62, il contratto potrà comunque considerarsi valido attraverso la consegna dei prodotti e la successiva emissione della relativa fattura.
In questo caso le fatture (o i documenti di trasporto/consegna) devono riportare la seguente dicitura:

“ Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27” ,
da cui consegue la definizione di documenti e fatture c.d. “parlanti”.

Il decreto attuativo precisa che per forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale avente per oggetto la cessione dei prodotti agroalimentari.

Termini di Pagamento

Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato:

  • –  entro il termine legale di 30 giorni per le merci deteriorabili,
  • –  entro il termine di 60 giorni per tutte le altre merci.In entrambi i casi il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
    Dal giorno successivo alla scadenza del termine, decorrono automaticamente gli interessi di mora. Il tasso complessivo degli interessi da applicare all’importo dovuto è dato da:

    saggio interessi di mora= saggio d’interesse BCE + maggiorazione di legge (7 punti %) + 2 punti % previsti specificatamente dall’art.62 D.L. 1/2012.

    (Per le cessioni di prodotti alcolici, considerati prodotti non deperibili, i pagamenti devono essere effettuati entro 60 giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi, e solo per il calcolo degli interessi di mora va fatto riferimento alla data di ricezione della fattura).
    La data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nei seguenti casi:

  1. consegna della fattura a mano;
  2. invio a mezzo di raccomandata A.R.;
  3. posta elettronica certificata,
  4. impiego del sistema EDI (electronic data interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigentenormativa fiscale.

In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti.

L’art. 62, comma 4, del D.L. 1/2012, definisce prodotti alimentari deteriorabili i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

  1. a)  prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
  2. b)  prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
  3. c)  prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisiochimiche: – aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2;
    oppure
    -aW superiore a 0,91;oppure

    -pH uguale o superiore a 4,5;

  4. d)  tutti i tipi di latte.

Anche i prodotti della pasticceria fresca ricadono nei prodotti deteriorabili, mentre il pane e i prodotti da forno sono non deteriorabili.