{"id":17394,"date":"2018-01-12T09:37:31","date_gmt":"2018-01-12T08:37:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiozito.pro\/legge-di-bilancio-2018-l-205-2017\/"},"modified":"2018-05-08T09:45:32","modified_gmt":"2018-05-08T07:45:32","slug":"legge-di-bilancio-2018-l-205-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiozito.pro\/en\/legge-di-bilancio-2018-l-205-2017\/","title":{"rendered":"Legge di Bilancio 2018 \u2013 L 205\/2017"},"content":{"rendered":"<div align=\"justify\">\n<h3>OGGETTO: Legge di Bilancio 2018 \u2013 L 205\/2017<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Gentile Cliente,<\/p>\n<p>con la pubblicazione sulla G.U. n. 302 del 29\/12\/2017 della Legge 205\/2017 si conclude l\u2019Iter della Legge di Bilancio che \u00e8 in vigore. La sintesi delle principali novit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Clausola salvaguardia Iva<\/strong><br \/>\nVengono sterilizzati gli aumenti delle aliquote IVA per il 2018. Pertanto, le aliquote restano invariate nel 2018, mentre in futuro:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0 l\u2019aliquota del 10% passer\u00e0 all\u201911,5%, dal 1\u00b0 gennaio 2019, e al 13% a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2020;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0 l\u2019aliquota del 22% passer\u00e0 al 24,2% dal 1\u00b0 gennaio 2019, al 24,9% a decorrere dal 1\u00b0gennaio 2020 e al 25% a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2021.<\/p>\n<p><strong>Bonus risparmio energetico<\/strong><br \/>\nSi proroga al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% sulle spese per gli interventi sul risparmio energetico. La detrazione \u00e8 ridotta al 50% per le spese sostenute dal 1\u00b0 gennaio 2018 relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe energetica A. Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe energetica A. La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe energetica A.<\/p>\n<p><strong>Bonus ristrutturazioni edilizie e bonus mobili<\/strong><br \/>\nPer gli interventi sul recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni, ristrutturazioni, restauro e risanamento conservativo), viene estesa al 31 dicembre 2018 l\u2019applicazione della misura potenziata della detrazione IRPEF al 50% e del limite massimo di spesa detraibile di 96.000 euro per singola unit\u00e0 immobiliare. \u00c8 confermato per il 2018 anche il bonus mobili: la detrazione al 50% per l\u2019acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A. Per gli acquisti effettuati nel 2018, il beneficio pu\u00f2 essere goduto a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati nel 2017.<\/p>\n<p><strong>Cedolare secca<\/strong><br \/>\nSi conferma sino al 2019 l\u2019applicazione dell\u2019aliquota ridotta del 10% in caso di contratti a canone concordato.<\/p>\n<p><strong>Agevolazioni per il trasporto pubblico<\/strong><br \/>\nIntrodotta una nuova fattispecie di detraibilit\u00e0 dall&#8217;imposta lorda relativa alle spese sostenute per l&#8217;acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per un\u00a0importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 250 euro annui. La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell\u2019interesse dei familiari a carico e il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.<\/p>\n<p>Inoltre, si introducono, per la prima volta, agevolazioni fiscali per i &#8220;buoni TPL&#8221;, stabilendo che le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest&#8217;ultimo per l&#8217;acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, analogamente a quanto gi\u00e0 oggi avviene per i &#8220;buoni pasto&#8221;.<\/p>\n<p><strong>Super ammortamento<\/strong><br \/>\nIl super ammortamento nel 2018 passa dal 40% al 30% e sono esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e in altri mezzi di trasporto; \u00e8 possibile fruirne anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.<\/p>\n<p><strong>Iperammortamento<\/strong><br \/>\nViene confermato senza modifiche l\u2019iperammortamento: la maggiorazione del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico. In particolare, l\u2019agevolazione viene riconosciuta anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l\u2019ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Viene introdotta la possibilit\u00e0 di sostituire i beni oggetto di iperammortamento, senza perdere il diritto di fruire delle residue quote del beneficio, cos\u00ec come originariamente determinate, a condizione che nello stesso periodo d\u2019imposta del realizzo, l\u2019impresa:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologie analoghe o superiori;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 attesti l\u2019effettuazione dell\u2019investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell\u2019interconnessione o con una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentate o con perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformit\u00e0 rilasciato da un ente di certificazione accreditato, nel caso in cui il bene abbia un costo unitario superiore a 500.000 euro.<\/p>\n<p><strong>Tassazione proventi da peer to peer lending<\/strong><br \/>\nSi introduce uno specifico regime fiscale dei proventi derivanti dalle attivit\u00e0 di peer to peer lending: si dispone l\u2019applicazione di una ritenuta a titolo d\u2019imposta in misura pari al 26% sui proventi derivanti dalle attivit\u00e0 di peer to peer lending, ovvero da prestiti erogati mediante piattaforme dedicate a soggetti finanziatori non professionali. La ritenuta \u00e8 operata direttamente dai gestori delle predette piattaforme.<\/p>\n<p><strong>Credito d\u2019imposta per le imprese della cultura<\/strong><br \/>\nPer le imprese culturali e creative, nel limite di spesa di 500.000 euro per l&#8217;anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, \u00e8 previsto un credito d\u2019imposta pari al 30% dei costi sostenuti per attivit\u00e0 di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi secondo le modalit\u00e0 stabilite con un decreto di futura emanazione. Destinatari dell\u2019agevolazione sono le imprese culturali e creative, ovvero le imprese ed i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 svolgono attivit\u00e0 stabile e continuativa con sede in Italia, in UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 sono soggetti passivi d\u2019imposta in Italia;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0 hanno quale oggetto sociale attivit\u00e0 (quali l\u2019ideazione, la creazione ed altre fattispecie elencate dalla norma) relativa ai prodotti culturali, ovvero i beni, servizi e opere dell\u2019ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative ed applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione.<\/p>\n<p><strong>Deduzione Irap lavoratori stagionali<\/strong><br \/>\nPer l&#8217;anno 2018, per i soggetti IRAP (esclusi gli enti non profit e le pubbliche amministrazioni), \u00e8 consentita la piena deducibilit\u00e0 per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d&#8217;imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell&#8217;arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga a quanto attualmente previsto.<\/p>\n<p><strong>Bonus Renzi<\/strong><br \/>\nVengono elevate le soglie reddituali per l\u2019accesso al bonus di 80 euro, allargando cos\u00ec la platea dei destinatari. Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui. A fronte della vigente soglia di 24.000 euro, il bonus spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro.<\/p>\n<p><strong>Regime Tributario delle societ\u00e0 cooperative<\/strong><br \/>\nViene modificato il regime tributario delle societ\u00e0 cooperative. In particolare:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0 si consente alle cooperative di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche all&#8217;atto della loro attribuzione a capitale sociale;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 si chiarisce che tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di imprese individuali, nonch\u00e9 i detentori di partecipazione qualificata;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 la facolt\u00e0 si esercita con il versamento della ritenuta, entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui \u00e8 avvenuta la delibera assembleare.<\/p>\n<p><strong>Iva su spettacoli teatrali<\/strong><br \/>\nSi modifica la disciplina IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli, per estendere l\u2019aliquota ridotta al 10% ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli teatrali, ai concerti, alle attivit\u00e0 circensi e di spettacolo viaggiante, anche nei casi in cui le relative prestazioni siano condotte da intermediari.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Aumento esenzione compensi per alcune attivit\u00e0 musicali e per attivit\u00e0 sportive dilettantistiche<\/strong><br \/>\nSi innalza da 7.500 a 10.000 euro l\u2019ammontare che non concorre a formare il reddito imponibile a fini IRPEF delle indennit\u00e0, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalit\u00e0 dilettantistiche) nonch\u00e9 dei compensi erogati nell\u2019esercizio diretto di attivit\u00e0 sportive dilettantistiche, individuati dall\u2019art. 67, comma 1, lettera m), TUIR.<\/p>\n<p><strong>Fatturazione elettronica<\/strong><br \/>\nAl fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilit\u00e0 del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell&#8217;Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sar\u00e0 messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.<\/p>\n<p>\u00c8 comunque facolt\u00e0 dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dall\u2019obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto \u201cregime di vantaggio\u201d (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98\/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190\/2014). I soggetti passivi obbligati alla fattura elettronica trasmettono telematicamente all&#8217;Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali \u00e8 stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica \u00e8 effettuata entro l&#8217;ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l&#8217;operazione. Le nuove norme si applicano alle fatture emesse a partire dal 1\u00b0 gennaio 2019. A decorrere dalla stessa data \u00e8 abrogato lo spesometro.<\/p>\n<p><strong>Adempimenti Iva settore carburanti<\/strong><br \/>\nA decorrere dal 1\u00b0 luglio 2018:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0 viene anticipato l\u2019obbligo di fattura elettronica per le cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni di soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nell\u2019ambito di contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con una PA;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 si dispone l\u2019obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione e si circoscrive l\u2019esclusione dall\u2019obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione ai soli acquisti al di fuori dell&#8217;esercizio di impresa, arte e professione;<\/p>\n<p>&#8211; si limitano la deducibilit\u00e0 e la detraibilit\u00e0 ai fini IVA delle spese per carburante ai soli pagamenti tracciabili;<\/p>\n<p><strong>Slittamento entrata in vigore degli ISA<\/strong><br \/>\nSi fissa la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale dal periodo d\u2019imposta in corso al 31 dicembre 2018.<\/p>\n<p><strong>Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni<\/strong><br \/>\nSi prorogano i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l\u2019aliquota dell&#8217;8% in relazione alla relativa imposta sostitutiva. In particolare, la norma consente di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1\u00b0 gennaio 2018; il termine di versamento dell\u2019imposta sostitutiva \u00e8 fissato conseguentemente al 30 giugno 2018 (nel caso di opzione per la rata unica, altrimenti, come gi\u00e0 previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo); la perizia di stima dovr\u00e0 essere redatta ed asseverata al massimo entro il medesimo temine del 30 giugno 2018.<\/p>\n<p><strong>Redditi di capitale e capital gain su partecipazioni qualificate<\/strong><br \/>\nSi assoggettano i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate, a ritenuta a titolo d\u2019imposta con aliquota al 26%, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate. Le nuove norme si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1\u00ba gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1\u00ba gennaio 2019.<\/p>\n<p><strong>Web Tax<\/strong><br \/>\nViene introdotta l&#8217;imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici e rese nei confronti sia di soggetti residenti nel territorio dello Stato e sia delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio. L&#8217;imposta si applica con l&#8217;aliquota del 3% sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni, al netto dell&#8217;imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. L&#8217;imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unit\u00e0. L&#8217;imposta \u00e8 prelevata, all&#8217;atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, eventualmente individuato con apposito provvedimento, di non superare i limiti di transazioni sopra indicati. I medesimi committenti versano l&#8217;imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.<\/p>\n<p><strong>Sgravio triennale<\/strong><br \/>\nE\u2019 riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, uno sgravio contributivo pari al 50%, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui, ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori:<\/p>\n<p>&#8211; di et\u00e0 inferiore a 35 anni, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2018<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 di et\u00e0 inferiore a 30 anni, se l\u2019assunzione viene effettuata nel 2019. Restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. Lo sgravio, nel rispetto del limite di et\u00e0, spetta anche in caso di:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine.<\/p>\n<p>La percentuale di esonero sale al 100%, fermo restando il limite massimo di importo pari a<\/p>\n<p>3.000 euro su base annua, nel caso di datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dal l\u2019acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto\u00a0\u00a0 presso\u00a0 il\u00a0\u00a0 medesimo\u00a0\u00a0 datore\u00a0 attivit\u00e0\u00a0 di\u00a0 alternanza\u00a0\u00a0 scuola-lavoro \u00a0o\u00a0 periodi\u00a0\u00a0 di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o in alta formazione.<\/p>\n<p><strong>Assunzioni in cooperative<\/strong><br \/>\nStanziato un contributo, entro il limite di spesa di 500mila euro annui, per la riduzione, fino a tre anni, dei contributi previdenziali e assistenziali in favore delle cooperative che nel 2018 assumeranno a tempo indeterminato \u00abpersone a cui \u00e8 stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 2016\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Obbligo pagamento tracciabile delle retribuzioni<\/strong><br \/>\nEntra nella legge di Bilancio anche l&#8217;obbligo per i datori di lavoro di corrispondere con modalit\u00e0 tracciabili le retribuzioni spettanti ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori. A far data dal 1\u00b0 luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonch\u00e9 ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.<\/p>\n<p><strong>Prestito sociale nelle societ\u00e0 cooperative<\/strong><br \/>\n\u00c8 modificata la disciplina del prestito sociale nelle societ\u00e0 cooperative. Viene innanzitutto imposto alle societ\u00e0 cooperative che ricorrono al prestito sociale di impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell&#8217;oggetto o dello scopo sociale. Viene, inoltre, specificato che con riferimento alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale non si applica la regola della postergazione dei rimborsi dei finanziamenti dei soci, di cui all\u2019art. 2467 del codice civile. \u00c8 infine, demandato al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) il compito di definire i limiti di raccolta del prestito sociale nelle societ\u00e0 cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi ai criteri specificamente dettati dalla disposizione.<\/p>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a  itemprop=\"url\" href=\"https:\/\/www.studiozito.pro\/download\/17273\/\" target=\"_blank\"  class=\"qbutton  large default\" style=\"\">Scarica circolare<i class=\"qode_icon_font_awesome fa fa-download qode_button_icon_element\"><\/i><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>OGGETTO: Legge di Bilancio 2018 \u2013 L 205\/2017 &nbsp; Gentile Cliente, con la pubblicazione sulla G.U. n. 302 del 29\/12\/2017 della Legge 205\/2017 si conclude l\u2019Iter della Legge di Bilancio che \u00e8 in vigore. 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