17 Ott Decreto legge 148/2017 – Collegato alla legge di Bilancio 2018
OGGETTO: Decreto legge 148/2017 – Collegato alla legge di Bilancio 2018
Gentile Cliente, è stato pubblicato sulla G.U. n. 242 del 16 ottobre2017 il D.L. n. 148/2017 Collegato alla legge di Bilancio 2018. Diventano, così, effettive, con decorrenza 16 ottobre 2017, le novità già annunciate, tra cui la riapertura della rottamazione delle cartelle di pagamento, l’estensione dello split payment, la disattivazione degli aumenti IVA nel 2018, l’anticipazione del credito d’imposta sugli investimenti in pubblicità, il rifinanziamen
to del Fondo di garanzia delle PMI, le modifiche alla disciplina sulla trasparenza societaria, le nuove norme
sul golden power, infine la liberalizzazione della disciplina sul diritto d’autore.
La sintesi delle principali novità:
Si riapre la c.d. rottamazione dei ruoli notificati entro il 31 dicembre 2016 esclusivamente per i soggetti:
– che non hanno versato la prima e/o seconda rata della precedente rottamazione in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017, i nuovi termini sono fissati al 30 novembre 2017. Le scadenze delle successive rate rimangono quelle originarie.
– che non sono rientrato nella precedente rottamazione perché adempienti alle rate relative ai piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, scadute al 31 dicembre 2016.
In quest’ultimo caso, il debitore può chiedere nuovamente la definizione agevolata provvedendo a:
a) presentare, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza all’agente della riscossione, agevolata dei carichi con le modalità esclusivamente telematiche, utilizzando la modulistica che verrà pubblicata entro il 31 ottobre 2017;
b) pagare in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l’importo delle predette rate scadute e non pagate. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza;
nel numero massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme dovute a seguito della rottamazione, nonché, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi del 4,5% annuo.
A seguito della presentazione dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di rottamazione e sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.
L’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato tale istanza:
1) entro il 31 marzo 2018, l’importo delle rate scadute e non pagate;
2) entro il 31 luglio 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e le scadenze di ciascuna di esse.
La rottamazione viene estesa ai carichi affidati all’egente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
A tal fine, il debitore deve presentare una istanza (utilizzando la modulistica che sarà disponibile dal 31 ottobre 2017) entro il 15 maggio 2018.
Il pagamento di quanto dovuto avviene in massimo 5 rate di uguale importo con scadenza nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
L’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato tale istanza:
Rottamazione ruoli – entro il 31 marzo 2018, con posta ordinaria, l’avviso contenente i carichi affidati 2017 nell’anno 2017 per i quali, alla data del 30 settembre 2017, gli risulta non ancora (art. 1, commi 4-10) notificata la cartella di pagamento;
– entro il 30 giugno 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e scadenze.
A seguito della presentazione dell’istanza di adesione, per i debiti relativi ai carichi che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali eventualmente in essere, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.
Da segnalare che la facoltà di definizione può essere esercitata senza che risultinoadempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.
Oltre ai soggetti già interessati, con effetto 1° gennaio 2018, lo split payment si applica anche agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%; alle società controllate direttamente o indirettamente, anche da enti di cui ai punti precedenti; alle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% da enti di cui ai punti precedenti.
Il credito d’imposta concesso per le campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, spetta anche sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.
L’aliquota IVA del 10% viene aumentata di 1,14 punti percentuali a decorrere dal 1°gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019. Restano, per ora, confermati gli aumenti dell’aliquota del 22%.
Viene superato il monopolio della SIAE in materia di raccolta dei diritti d’autore. disciplina su diritto In particolare, si estende a tutti gli organismi di gestione collettiva – ossia gli enti d’autore senza fine di lucro e a base associativa – operanti sul territorio dell’UE la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE.
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